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Articolo 2

 Art. 2 

(Finanziamenti  per  l'acquisto  di  nuovi  macchinari,  impianti   e
        attrezzature da parte delle piccole e medie imprese) 

  1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti  al  sistema produttivo, le  piccole  e  medie  imprese,  come  individuate  dalla
Raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione  del  6  maggio  2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi  a  tasso  agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario,  di macchinari,  impianti  e  attrezzature  nuovi  di  fabbrica  ad   uso produttivo.
  2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono  concessi,  entro  il  31 dicembre 2016, dalle banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le  finalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis,  del  decreto-legge  10  febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione  separata  di  Cassa   depositi  e  prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.
  3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati  per  un  valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di  euro  per  ciascuna impresa  beneficiaria,  anche  frazionato  in  piu'   iniziative   di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento  per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui  al  comma 5.
  4. Alle imprese di cui al  comma  1  il  Ministero  dello  sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi   calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima  e  con  le modalita' stabilite con il decreto di cui al  comma  5.  L'erogazione del predetto contributo e' effettuata in piu' quote  determinate  con il medesimo decreto. I contributi sono  concessi  nel  rispetto  della disciplina  comunitaria   applicabile   e,   comunque,   nei   limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabiliti  i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al  comma  4  e  le   modalita'  di erogazione  dei  contributi  medesimi,  le  relative   attivita'   di controllo nonche' le modalita' di raccordo con  il  finanziamento  di cui al comma 2.
  6. La concessione dei finanziamenti di  cui  al  presente  articolo puo' essere assistita dalla garanzia del Fondo  di  garanzia  per  le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nella   misura   massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorita' di accesso e modalita' semplificate di concessione della garanzia del Fondo  sui predetti finanziamenti.
  7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentito il  Ministero dell'economia e delle finanze,  l'Associazione  Bancaria  Italiana  e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o piu'  convenzioni, in relazione  agli  aspetti  di  competenza,  per  la  definizione,   in particolare:
  a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle  banche  del plafond di provvista di cui al comma  2,  anche  mediante  meccanismi premiali che favoriscano il piu' efficace utilizzo delle risorse;
  b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte  delle  banche  della  provvista  di scopo di cui al comma 2;
  c) delle attivita' informative, di monitoraggio  e  rendicontazione che svolgono le banche aderenti alla convenzione, con  modalita'  che assicurino piena trasparenza sulla misura.
  8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e' di  2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno  disponibili  con  successivi  provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento  dei  finanziamenti  effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al  Ministero  dell'economia  e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla  concessione dei contributi di cui al comma 4, e'  autorizzata  la  spesa  di  7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni  di  euro  per  l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di  6  milioni  di  euro  per l'anno 2021. 

 
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Friday 06-Dec-24