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Articolo 20

 Art. 20 

(Riprogrammazione interventi  del  Piano  nazionale  della  sicurezza
                              stradale) 

  1. Con ricognizione, da completarsi  entro  sessanta  giorni  dalla data del presente  decreto  legge,  da  effettuarsi  con  i  soggetti beneficiari,  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti verifica lo  stato  di  attuazione  degli  interventi  del  1°  e  2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale  della  Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488.  Ove  dalla predetta ricognizione  risultino  interventi  non  ancora  avviati  i corrispondenti finanziamenti ed i  relativi  impegni  di  spesa  sono revocati con uno o piu' decreti, di  natura  non  regolamentare,  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2.  Le  risorse  derivanti  dalle  revoche  ai  finanziamenti  sono iscritte nel  bilancio  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in  cofinanziamento  di un programma di interventi di sicurezza stradale,  alla  prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano  Nazionale della Sicurezza Stradale ed  all'implementazione ed  al  miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalita' stradale  in  coerenza con quanto previsto dall'articolo 56 della legge 29 luglio  2010,  n. 120.
  3. Le somme relative ai finanziamenti revocati  iscritte  in  conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere riassegnate, nel rispetto degli equilibri  di  finanza  pubblica  nel triennio 2013-2015, per le finalita' del comma 2.
  4. Il programma  da  cofinanziare  e'  definito  sulla  base  delle proposte formulate dalle Regioni a  seguito  di  specifica  procedura fondata su criteri di selezione che  tengono  prioritariamente  conto dell'importanza  degli interventi in  termini di   effetti   sul miglioramento  della  sicurezza  stradale  e  della  loro   immediata cantierabilita'.
  5. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare le variazioni di bilancio  conseguenti  all'attuazione  del presente articolo.

 
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Friday 06-Dec-24