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Articolo 30

 Art. 30 

                (Semplificazioni in materia edilizia) 

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22,  comma  6,  del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno 2001,  n.  380,  al  medesimo  decreto  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le  parole: «e sagoma»  sono  soppresse  e  dopo  la  parola  "antisismica"  sono aggiunte le seguenti: «nonche' quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati  o  demoliti,  attraverso  la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la  preesistente consistenza.  Rimane  fermo  che,  con  riferimento   agli   immobili sottoposti a vincoli ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati  o demoliti  costituiscono  interventi  di   ristrutturazione  edilizia soltanto  ove  sia  rispettata  la  medesima   sagoma   dell'edificio preesistente.»;
  b)all'articolo 6, al comma  4,  al  primo  periodo,  le  parole  da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;
  c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: "della  sagoma," sono  soppresse;  dopo  le   parole   «comportino   mutamenti   della destinazione  d'uso»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  gli interventi che comportino  modificazioni  della  sagoma  di  immobili sottoposti a vincoli ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».
  d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) il comma 8, e' sostituito dal seguente: "8. Decorso  inutilmente il termine  per  l'adozione  del  provvedimento  conclusivo,  ove  il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia  opposto  motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti  salvi  i  casi  in  cui  sussistano  vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali  si  applicano  le disposizioni di cui al comma 9.";
  2) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Qualora l'immobile oggetto  dell'intervento  sia  sottoposto  a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di  cui  al comma 6 decorre  dal  rilascio  del  relativo  atto  di  assenso,  il procedimento e' concluso con l'adozione di un provvedimento  espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2  della  legge  7  agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni.  In  caso  di  diniego dell'atto  di  assenso,  eventualmente  acquisito  in  conferenza  di servizi, decorso il temine per l'adozione del  provvedimento  finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il  responsabile  del  procedimento  trasmette  al   richiedente il  provvedimento di diniego dell'atto di  assenso  entro  cinque  giorni dalla data in cui e' acquisito agli atti, con le indicazioni  di  cui all'articolo 3, comma  4,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e successive modificazioni.  Per  gli  immobili  sottoposti  a  vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo  146,  comma 9, del decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  e  successive modificazioni.»;
  3) il comma 10 e' abrogato;
  e) all'articolo 22, comma 2,  dopo  le  parole:  «non  alterano  la sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: « qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e successive modificazioni,»;";
  f) dopo l'articolo 23, e' aggiunto il seguente:
  «Art.  23-bis.  (Autorizzazioni   preliminari   alla   segnalazione certificata di inizio attivita' e alla comunicazione dell'inizio  dei lavori) -  1.  Nei  casi  in  cui  si  applica  la  disciplina  della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui  all'articolo  19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima  della  presentazione  della segnalazione, l'interessato puo' richiedere allo sportello  unico  di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti  di  assenso,  comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti  di  assenso  contestualmente  alla segnalazione. Lo sportello unico comunica    tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli  atti  di  assenso.  Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui  all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del  medesimo articolo.
  2.  In  caso  di  presentazione  contestuale   della   segnalazione certificata di inizio attivita' e  dell'istanza  di  acquisizione  di tutti  gli  atti  di  assenso,  comunque  denominati,  necessari  per l'intervento edilizio, l'interessato puo' dare inizio ai lavori  solo dopo la comunicazione da parte dello  sportello  unico  dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche  alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma  2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per  la realizzazione dell'intervento edilizio.
  4. All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti  secondo  l'eventuale diversa  denominazione  adottata  dalle  leggi  regionali,  per   gli interventi o  le  varianti  a  permessi  di  costruire  ai  quali  e' applicabile   la   segnalazione   certificata   d'inizio    attivita' comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o gia' assentito, i lavori non possono  in  ogni caso avere nizio prima che siano decorsi venti  giorni dalla data di presentazione della segnalazione.»;
  g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Il certificato di agibilita' puo' essere richiesto anche: 
  a) per  singoli  edifici  o  singole  porzioni  della  costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione  primaria  relative  all'intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;
  b) per singole unita'  immobiliari,  purche'  siano  completati  le opere strutturali, gli impianti,  le  parti  comuni  e  le  opere  di urbanizzazione primarie ultimate  o  dichiarate  funzionali rispetto a ll'edificio oggetto di agibilita' parziale.
  4-ter. Nei casi di rilascio del certificato di agibilita'  parziale di cui al comma 4 bis, prima della  scadenza  del  termine  entro  il quale l'opera deve essere completata  ai  sensi  degli  articoli  15, comma 2, e 23, comma 2, lo stesso e' prorogato per una sola volta  di tre armi. Salvo diversa indicazione delle  leggi  regionali,  non  si applicano le disposizioni dell'articolo 25, comma 5-bis.»;
  h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi  del  comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione  di cui al comma 3, lettere a), b) e  d),  e  all'articolo  5,  comma  3, lettera a), presenta la dichiarazione del  direttore  dei  lavori  o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto  presentato  e  la  sua agibilita', corredata dalla seguente documentazione:
  a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
  b)  dichiarazione  dell'impresa  installatrice   che   attesta   la conformita' degli impianti installati negli edifici  alle  condizioni
di  sicurezza,  igiene,  salubrita',  risparmio  energetico  valutate secondo la normativa vigente.
  5-ter. Le Regioni a statuto ordinario  disciplinano  con  legge  le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli.».
  2. All'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989,  n.  122,  e successive modificazioni,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si  applica  anche in caso di trasferimento del solo  vincolo  di  pertinenzialita'  dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1.».
  3.  Ferma  restando  la  diversa   disciplina   regionale,   previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni  i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15 del decreto del Presidente della Repubblica del  6  giugno  2001,  n. 380, come indicati  nei  titoli  abilitativi  rilasciati  o  comunque formatisi  antecedentemente  all'entrata  in  vigore   del  presente decreto.
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle  denunce di  inizio  attivita'  e  alle  segnalazioni  certificate  di  inizio attivita' presentate entro lo stesso termine.
  5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4  non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 
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Friday 06-Dec-24