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Articolo 39

Art. 39 

             (Disposizioni in materia di beni culturali) 

  1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,  sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo  106,  comma  2,  la  parola:  «soprintendente»  e' sostituita dalla seguente: «Ministero»;
  b) all'articolo 146:
  1) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i  lavori  siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi e, comunque,  per un periodo non superiore a dodici mesi.»;
  2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e,  ove  non  sia  reso entro il termine di novanta giorni dalla  ricezione  degli  atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed e' reso nel rispetto  delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,  entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla ricezione degli atti, decorsi i  quali  l'amministrazione  competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;
  3) al comma 9, i primi tre periodi sono  sostituiti  dal  seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del  comma  8 senza  che  il  soprintendente  abbia  reso  il  prescritto   parere, l'amministrazione competente  provvede sulla  domanda di autorizzazione.»

 
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Sunday 08-Sep-24