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Articolo 48

 Art. 48 

       (Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) 

  1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e'  apportata  la seguente modificazione:
  a) dopo l'articolo 537-bis, e' inserito il seguente:  «Art. 537 -ter (Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale) - 1. Il Ministero  della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle  procedure  in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge  9 luglio 1990, n. 185, e  successive  modificazioni, d'intesa  con il Ministero degli affari esteri, puo' svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di  reciproca assistenza  tecnico-militare,  e   tramite   proprie   articolazioni, attivita' di supporto tecnico-amministrativo ovvero contrattuale, per l'acquisizione di  materiali  di  armamento  prodotti  dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate  esigenze di sostegno logistico e  assistenza  tecnica,  richiesti  dai  citati Stati, nei limiti e secondo le modalita'  disciplinati  nei  predetti accordi.
  2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo  17,  comma  1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, e' definita la disciplina esecutiva  e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui  al  comma  1,  sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619."

 
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Tuesday 12-Nov-24