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Articolo 61

                      Art. 61 

                       (Copertura finanziaria) 

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2,  comma  8,  11,  17,  22, comma 3, 23 e 56, pari a 34,05 milioni di euro  per  l'anno  2013,  a 94,4 milioni di euro per l'armo 2014, a  57,9  milioni  di  euro  per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a  42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
  a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 12 milioni  di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente  utilizzo di quota parte delle maggiori   entrate derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55;
  b) quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»  della missione  «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al medesimo Ministero;
  c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4  milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10,  sesto periodo,  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e  successive modificazioni ed integrazioni;
  d)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2013, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985,  n.  222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;
  e)  quanto  a  75  milioni  per  l'anno 2014  mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,  in  modo  tale  da compensare il predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi  di cui  al  penultimo  periodo  della  presente   lettera.  La misura dell'aumento e' stabilita con  provvedimento   del   direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre  2013;  il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione  sul  sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi della  presente lettera non si applica l'articolo 1, comma  154, secondo  periodo, della legge 23 dicembre 1996, n.  662;  inoltre,  nei  confronti  dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le  attivita'  di  trasporto  merci  con veicoli di massa  massima complessiva pari o superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,  del decreto-legge 28 dicembre 2001,   n. 452,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior  onere conseguente ai  predetti  aumenti  e'  rimborsato  con  le  modalita' previste dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del decreto legislativo 2 febbraio 2007,  n.  26. Resto fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 
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Friday 06-Dec-24