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Articolo 71

 Art. 71 

  (Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca) 

  1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perche' viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni,  in  caso  di  mancata  conferma  annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilita'.
  2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata  verifica  che  il giudice ausiliario ha definito il numero minimo  di  procedimenti  di cui all'articolo 68, comma 2, propone al  Consiglio  superiore  della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma.
  3. In ogni momento il presidente della  corte  di  appello  propone motivatamente  al  consiglio  giudiziario  la  revoca   del   giudice ausiliario  che  non  e'  in  grado  di  svolgere  diligentemente e proficuamente il proprio incarico.
  4. Nei  casi  di  cui  al  comma  3  il  consiglio  giudiziario  in composizione  integrata, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore  della magistratura unitamente ad un parere motivato.
  5. I provvedimenti di cessazione  sono  adottati con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

 
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Friday 06-Dec-24