logo facobook logo facobook logo linkedin
Ti trovi qui: Home » Normativa » Decreto Fare - D. L. 21 giugno 2013, n. 69 » Articolo 73

Articolo 73

Art. 73 

(Formazione presso gli uffici giudiziari) 

  1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto  30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno  27/30 negli esami  di  diritto  costituzionale,  diritto  privato,  diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale,  diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto  amministrativo,  un punteggio di laurea non inferiore a 102/110  e  che  non  abbiano compiuto i ventotto anni di eta', possono accedere, a domanda  e  per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica  presso i tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo, con  riferimento  al  procedimento  penale, puo' essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento.
I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a  un  periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche  presso  il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La  Regione  Siciliana  e  la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano  l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalita' di  svolgimento presso il  Consiglio  di  Giustizia  amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige.
  2. Quando non e' possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si  riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore eta' anagrafica.
  3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con  allegata  documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e  47 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445.  Nella  domanda  puo' essere espressa una preferenza  ai  fini dell'assegnazione a uno o piu' magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie, di cui si tiene  conto compatibilmente con  le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la  Regione  Siciliana, il Tribunale Amministrativo  Regionale per la Regione Autonoma  del Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali  la  preferenza  si esprime con riferimento ad una o piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie.
  4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando e' necessario assicurare la continuita' della formazione, a  un  magistrato  designato  dal  capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano  il  magistrato  nel compimento delle ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi affidatario di piu' di due  ammessi.  Il  ministero  della  giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Nel corso degli ultimi  sei mesi  del  periodo  di  formazione il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di assistenza e  ausilio.  L'attivita'  di magistrato formatore e' considerata  ai  fini  della  valutazione  di professionalita'  di  cui  all'articolo  11,  comma  2,  del  decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche' ai fini  del  conferimento di incarichi direttivi e  semidirettivi  di  merito.  L'attivita'  di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi  dei laureati presso gli organi  della  Giustizia  amministrativa  non  si considera ai fini dei passaggi di qualifica di  cui  all'articolo  15 della legge 27 aprile 1982 n. 186 ne' ai fini del conferimento  delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 5,  della  medesima  legge.  Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o  rimborso spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa.
  5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida  e il  controllo  del  magistrato  e  nel  rispetto  degli  obblighi  di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e  alle notizie acquisite durante il periodo di formazione,  con  obbligo  di mantenere  il  segreto  su  quanto  appreso  in  ragione  della  loro attivita' e  astenersi  dalla  deposizione  testimoniale.  Essi   sono ammessi  ai  corsi  di  formazione  decentrata  organizzati   per   i magistrati dell'ufficio ed ai corsi  di  formazione decentrata  loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno  semestrale.
I  laureati  ammessi  a  partecipare al periodo di formazione teorico-pratico  presso il Consiglio  di  Stato,  il Consiglio di Giustizia amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale  per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi  di formazione organizzati dal Consiglio di  Presidenza della  Giustizia Amministrativa.
  6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai  fascicoli  processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e  dinanzi al collegio, nonche' alle camere di consiglio, salvo che  il  giudice ritenga di non ammetterli; non possono  avere  accesso  ai  fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano  in  conflitto  di interessi per conto proprio o di  terzi,  ivi  compresi  i  fascicoli relativi ai  procedimenti  trattati dall'avvocato  presso  il  quale svolgono il tirocinio.
  7.  Gli ammessi allo stage non possono  esercitare attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, ne'  possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o  nei  gradi  successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi  al magistrato  formatore  o  assumere  da  costoro  qualsiasi incarico professionale.
  8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad alcun  compenso  e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro  subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi.
  9. Lo stage  puo'  essere  interrotto  in  ogni  momento  dal  capo dell'ufficio,  anche  su  proposta  del  magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno  del  rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita'  dell'ufficio  o  la  credibilita'  della  funzione giudiziaria,  nonche'  per  l'immagine  e il  prestigio  dell'ordine giudiziario.
  10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il  tirocinio  per  l'accesso allaprofessione di avvocato o di notaio e la frequenza  dei  corsi  delle scuole di specializzazione per le  professioni  legali,  purche'  con modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.
Il  contestuale  svolgimento  del  tirocinio   per  l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato  presso  il  quale  il tirocinio si svolge di esercitare l'attivita'  professionale  innanzi al magistrato formatore.
  11. Il magistrato formatore redige, al  termine  dello  stage,  una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al  capo dell'ufficio.
  12. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del  comma 11, costituisce titolo  per  l'accesso  al  concorso per  magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo  5  aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresi', titolo idoneo per  l'accesso  al concorso  per  magistrato  ordinario  lo  svolgimento  del  tirocinio professionale per diciotto  mesi  presso  l'Avvocatura  dello  Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e  che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.
  13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio  l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo e' valutato  per  il periodo di un anno ai fini del compimento del  periodo  di  tirocinio professionale ed e' valutato per il medesimo periodo  ai  fini  della frequenza  dei  corsi  della  scuola  di  specializzazione   per   le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche  intermedie e delle prove  finali  d'esame  di  cui  all'articolo  16  del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
  14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  nei  concorsi indetti dall'amministrazione  della  giustizia,  dall'amministrazione  della giustizia  amministrativa  e  dall'Avvocatura  dello  Stato.  Per i concorsi  indetti  da  altre  amministrazioni  dello  Stato   l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito.
  15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo  di  preferenza per la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario.
  16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n.  374,  dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a  coloro  che  hanno  svolto  con  esito positivo lo stage presso gli uffici  giudiziari".
  17. Al fine di favorire  l'accesso  allo  stage  e'  in  ogni  caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base  di  specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro  delegati,  nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
  18. I capi degli uffici giudiziari  di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
  19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della  Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e'  equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici  della Giustizia ordinaria.
  20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere  presentata  prima del decorso del termine di trenta giorni dalla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 
valid CSS 2.1 Valid XHTML 1.0 Strict Realizzato da w-easy
Friday 06-Dec-24