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Articolo 74

 Art. 74 

 (Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione) 

  1. All'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo le  parole  "Corte  di  cassazione"  sono inserite le seguenti: "e di magistrato  assistente  di  studio  della Corte di cassazione".
  2. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 115  e' inserito il seguente: "Art. 115-bis. Magistrati assistenti di  studio della Corte di cassazione. Al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti,  nella  pianta  organica  della  Corte di cassazione sono temporaneamente inseriti trenta  magistrati,  con  le attribuzioni di assistente  di  studio,  da  destinare  alle  sezioni civili. Le attribuzioni di magistrato assistente  di  studio  possono essere assegnate a magistrati per i  quali  e'  stato  deliberato  il conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio e con non meno di cinque anni di effettivo esercizio  delle funzioni di merito. Le  attribuzioni  del  magistrato  assistente  di studio sono stabilite dal primo presidente della Corte di cassazione, sentito il procuratore generale della Repubblica presso la  Corte  di cassazione. In ogni caso il magistrato assistente di studio non  puo' far parte del collegio giudicante. Il magistrato assegnato, a seguito di trasferimento, a svolgere le attribuzioni di magistrato assistente di studio non puo' essere trasferito ad altre sedi  prima  di cinque
anni dal giorno in cui ne ha assunto effettivo  possesso,  salvo  che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di  servizio  o di famiglia. Il posto resosi vacante a seguito di  trasferimento  non puo' essere ricoperto. Con decreto del Ministro  della  giustizia  si procede  annualmente  alla  ricognizione  dell'effettiva  consistenza della pianta organica dei magistrati assistenti di studio. La  pianta organica di cui al periodo precedente e' ad  esaurimento,  fino  alla cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati  assistenti di studio. Ai magistrati assistenti di studio non  spettano  compensi aggiuntivi al trattamento economico in godimento."
  3. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 2,  dopo  le  parole  "Corte  di  cassazione"  sono inserite le seguenti: "o quale magistrato assistente di studio  della Corte di cassazione";
  b) l'allegato 2 e' sostituito dall'allegato A del presente decreto.
  4. I procedimenti per la prima copertura dei posti previsti per  le funzioni di magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione devono  essere  conclusi  entro  il  termine  di  centottanta  giorni dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione del  presente decreto.
  5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito  il  Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente decreto,  sono  determinate  le   piante   organiche   degli   uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.

 
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Friday 06-Dec-24