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Articolo 84

       Art. 84 

 (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) 

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) All'articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente periodo: "L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione  di procedibilita' della domanda giudiziale"; allo stesso comma,  sesto periodo, dopo la  parola "documento," sono inserite le seguenti parole: "se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1,"
  b) all'articolo 5, prima del  comma  2,  e'  inserito  il  seguente comma:  "1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione  relativa  a  una controversia in materia  di  condominio,  diritti  reali,  divisione, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione, comodato, affitto   di   aziende,  risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa  o con altro mezzo di pubblicita',  contratti  assicurativi, bancari  e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il  procedimento  di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento  di conciliazione previsto dal decreto legislativo  8  ottobre  2007,  n. 179, ovvero il procedimento  istituito  in  attuazione  dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,  per le  materie  ivi  regolate.  L'esperimento del procedimento di mediazione e'  condizione di procedibilita'  della domanda  giudiziale.  L'improcedibilita'  deve  essere  eccepita  dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che  la  mediazione  e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa,  fissa  la  successiva  udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la  mediazione  non  e'  stata  esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici  giorni  per  la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma  non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.";
  c) all'articolo 5, comma  2,  primo  periodo, prima delle parole "salvo quanto disposto"sono aggiunte le seguenti parole:  "Fermo quanto previsto dal comma 1 e"; allo stesso comma, stesso periodo, le parole "invitare le stesse a procedere alla" sono sostituite  dalle seguenti parole: "disporre l'esperimento del procedimento  di";  allo stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: "; in tal caso l'esperimento del procedimento  di  mediazione e' condizione di  procedibilita'  della  domanda  giudiziale.";  allo stesso comma, secondo  periodo, le parole "L'invito  deve  essere rivolto alle parti" sono  sostituite  dalle  seguenti  parole:  "Il provvedimento di cui al  periodo  precedente  indica  l'organismo  di mediazione ed e' adottato"; allo  stesso  comma,  terzo periodo,  le parole "Se le parti aderiscono all'invito,"sono soppresse;
  d) all'articolo 5, comma 4, prima delle parole "2 non si applicano" sono aggiunte le parole "I commi 1 e"; allo stesso comma, dopo  la lettera b) e' aggiunta la seguente lettera: "b-bis) nei  procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai  fini  della  composizione  della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;"
  e) all'articolo 5, comma 5, prima delle parole "salvo quanto"  sono aggiunte le parole "Fermo quanto previsto dal comma 1 e";
  f) all'articolo 6, comma 1, la parola "quattro" e' sostituita dalla seguente parola: "tre"; al comma 2, dopo le  parole  "deposito  della stessa" sono aggiunte le parole "e, anche nei casi in cui il  giudice dispone il rinvio della causa  ai  sensi  del  quarto  o  del  quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5  ovvero  ai  sensi  del  comma 2 dell'articolo 5,"
  g) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituto dal seguente comma:  "1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, non  si  computano  ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89";
  h) all'articolo 8, comma 1, le parole "il  primo  incontro  tra  le parti non oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti parole:  "un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilita' di proseguire il tentativo di  mediazione,   non oltre trenta";
  i) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente  comma: "5.  Dalla  mancata  partecipazione senza giustificato motivo   al procedimento di mediazione, il giudice  puo'  desumere argomenti  di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116,  secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento  all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di  importo  corrispondente  al contributo unificato dovuto per il giudizio.";
  l) all'articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente  periodo: "Prima  della  formulazione  della  proposta,  il mediatore  informa  le  parti  delle  possibili  conseguenze di cui all'articolo 13.";
  m) all'articolo  12,  comma  1, dopo  le  parole "Il  verbale di accordo," sono aggiunte le seguenti  parole: "sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e";
  n) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente  comma: "1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio  corrisponde interamente al  contenuto  della  proposta,  il  giudice esclude  la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice  che  ha rifiutato  la  proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle  spese sostenute dalla  parte soccombente  relative  allo  stesso  periodo, nonche'  al  versamento  all'entrata  del  bilancio dello  Stato  di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo  unificato dovuto. Resta felina l'applicabilita' degli  articoli  92  e  96  del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente  comma si applicano altresi' alle  spese  per  l'indennita'  corrisposta  al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4."; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: "2. Quando il  provvedimento  che  definisce  il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta,  il  giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione delle  spese sostenute dalla  parte  vincitrice per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di  cui all'articolo 8, comma 4. Il  giudice  deve  indicare  esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
  3.  Salvo  diverso  accordo  le  disposizioni  precedenti  non   si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.";
  o) all'articolo 16, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.";
  p) all'articolo 17, al comma 4 sono premesse  le  seguenti  parole: "Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del  presente  articolo,"allo stesso comma,  dopo  la  lettera  c)  e'  aggiunta la seguente lettera: "d)  le  riduzioni  minime  delle  indennita'   dovute  nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' prescritta dal giudice  ai  sensi dell'articolo 5, comma 2."; dopo il comma 4 sono inseriti i  seguenti commi: "5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e'  prescritta  dal giudice ai sensi dell'articolo 5,  comma  2,  all'organismo  non  e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si  trova  nelle  condizioni per  l'ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  ai  sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto  del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A  tale  fine la  parte  e'  tenuta  a  depositare  presso l'organismo apposita dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta',   la   cui sottoscrizione  puo'  essere autenticata  dal  medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di  inammissibilita', se  l'organismo  lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
  5-bis. Quando, all'esito del primo incontro di  programmazione  con il mediatore, il procedimento si conclude  con  un  mancato accordo, l'importo massimo complessivo  delle  indennita'  di  mediazione  per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, e' di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti  di valore sino a 50.000 euro;  di  200  euro,  per  le  liti  di  valore superiore."
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

 
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Friday 06-Dec-24