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17-08-2026

Articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008: informazione e formazione dei lavoratori

Articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008: informazione e formazione dei lavoratori

Informazione e formazione sono i pilastri della prevenzione nei luoghi di lavoro. Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 definiscono gli obblighi del datore di lavoro per rendere ogni lavoratore consapevole dei rischi e competente nell’adozione di comportamenti sicuri.

 
12-06-2026

L'importanza dei Near Miss

L'importanza dei Near Miss

“Near Miss: quando un mancato infortunio diventa uno strumento di prevenzione”

“Analizzare ciò che poteva accadere permette di intervenire prima che si verifichi un vero infortunio.”

 
 
 
06.08.2026

Infortuni mortali sul lavoro: lieve calo nel primo semestre 2026

Infortuni mortali sul lavoro: lieve calo nel primo semestre 2026

 

Infortuni mortali sul lavoro: lieve calo nel primo semestre 2026

Secondo i dati provvisori pubblicati dall’INAIL, tra gennaio e giugno 2026 sono state presentate 482 denunce di infortunio con esito mortale, rispetto alle 502 dello stesso periodo del 2025, con una diminuzione del 4,0%.

 
12-06-2026

Testo Unico Sicurezza sul Lavoro aggiornato a gennaio 2026

Testo Unico Sicurezza sul Lavoro aggiornato a gennaio 2026
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - REVISIONE GENNAIO 2026
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 costituisce il principale riferimento normativo italiano per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il testo, aggiornato a gennaio 2026, raccoglie obblighi, responsabilità e misure di prevenzione riguardanti aziende, lavoratori e cantieri, recependo anche le più recenti novità legislative in materia di formazione, vigilanza e prevenzione degli infortuni. 
 
13-02-2021

SUPERBONUS 2021: la guida definitiva su come usarlo

SUPERBONUS 2021: la guida definitiva su come usarlo

In collaborazione con il sito Papernest che si occupa di informazione nel mondo dell'energia pubblico nel mio sito questo interessante articolo che spiega, grazie ad una guida completa ma di semplice fruizione il Superbonus 110% e come accedere alle detrazioni fiscali.

 
13-02-2021

SUPERBONUS 110% la guida dell'agenzia delle entrate aggiornata

SUPERBONUS 110% la guida dell'agenzia delle entrate aggiornata

L'agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova guida sul SUPERBONUS 110% aggiornata a febbraio 2021.

 
01-09-2020

SuperBonus 110% circolare n 24/E

SuperBonus 110% circolare n 24/E

Circolare n. 24/E

Il Decrero Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E

 

 
27-08-2020

Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%

Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%

In questa serie di news vedremo dei casi pratici per l’applicazione dell’Ecobonus sia per interventi su singole unità immobiliari che su appartamenti.

 
24-08-2020

SuperBonus 110% Quali sono gli interventi agevolabili?

SuperBonus110% Quali sono gli interventi agevolabili?

QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?

Gli interventi si dividono in “principali o trainanti” vediamo nel dettaglio quali sono i cosiddetti “trainanti”  

 
12-08-2020

SuperBonus 110% come ottenere l'agevolazione

SuperBonus 110% come ottenere l'agevolazione

In cosa consiste l'agevoalzione per il SuperBonus110%? la cumulabilità con altre detrazioni in corso, la misura della detrazione, come funziona la detrazione?

 

Approfondimenti sul DLgs 26 giugno 2015: APE ed indici di prestazione

Approfondimenti sul DLgs 26 giugno 2015: APE ed indici di prestazione

il presente decreto si pone la finalita' di favorire l'applicazione omogenea e coordinata dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unita' immobiliari, al fine di garantire la  fruibilita',  la  diffusione  e una crescente comparabilita' degli attestati  di  prestazione  energetica ( APE), sull'intero territorio nazionale in conformita' alla direttiva 2010/31/UE e al decreto legislativo,  promuovendo  la tutela degli interessi degli utenti.

l'APE comprende:
tutti  i  dati  relativi all'efficienza energetica dell'edificio e all'utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di  valutare  e  confrontare  edifici diversi, ha una validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici  in maniera tale da  modificare  la  classe  energetica dell'edificio, Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE  decade  il  31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e'  prevista la  prima scadenza non rispettata per le predette operazioni  di  controllo  di efficienza energetica.

L’APE costituisce uno strumento di chiara e immediata comprensione per la valutazione, della convenienza economica all’acquisto e alla locazione,  può essere redatto per l’intero edificio o per la singola unità immobiliare a seconda delle specifiche esigenze e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 6 del decreto  legislativo. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (ad esempio residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente    in termini di volume riscaldato.
Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, l’obbligo di attestazione della prestazione energetica può limitarsi alle sole porzioni di essi adibite a uffici e assimilabili ai fini   della permanenza di persone.

La prestazione energetica dell’immobile è espressa attraverso:
l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren
Tale indice tiene conto del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale ed estiva
(EPH,nren ed EPC,nren), per la produzione di acqua calda sanitaria (EPW,nren), per la ventilazione  (EPV,nren)  esso si determina come somma dei  singoli servizi energetici forniti nell’edificio in esame.

L’indice è espresso in kWh/m2anno in relazione alla superficie utile di riferimento.
l’APE, oltre a fornire l’indice di prestazione energetica globale (EPgl), riporti anche informazioni sui contributi dei singoli servizi energetici che concorrono a determinarlo

(EPH , EPW  , EPV  , EPC, EPL, EPT)

  • EPH, indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale,
  • EPC, indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva,

Per il cittadino, proprietario o conduttore dell’immobile, è importante disporre  di  queste  informazioni al fine di conoscere come la qualità dell’involucro edilizio e degli impianti contribuiscono al raggiungimento del livello di prestazione globale al fine di poter mettere “a fuoco”  le più significative carenze energetiche dell’immobile e orientare le priorità di  intervento.

La classe energetica dell’edificio è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica  globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nren,

La classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfabetico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici). Un indicatore numerico, affiancato alla lettera A, identificherà i livelli di prestazione energetica in   ordine crescente a partire da 1 (rappresentante del più basso livello di prestazione energetica della classe A). Un apposito spazio, se barrato, indicherà che si tratta di  un  “Edificio a  energia quasi  zero” come definito dall’Allegato 1, paragrafo 3.4 del decreto requisiti minimi. In figura  si riporta una rappresentazione grafica della scala sopra  descritta.

Scal efficenza energetica

Scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili

La scala delle classi è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento (EPgl,nren,rif,standard (2019/21)), calcolato secondo quanto previsto dall’Allegato 1, capitolo 3 del decreto requisiti minimi, ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi e impianti standard dell’edificio di riferimento

Casi di esclusione dall’obbligo di dotazione   dell’APE:
Sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica i seguenti  casi:

a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati   (art. 3, c. 3, lett.d) del decreto legislativo);

b) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili (art. 3, c. 3, lett. b) del decreto legislativo) ovvero quando il loro utilizzo  e/o  le  attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;

c) gli edifici agricoli, o rurali,  non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione (art. 3, c.  3, lett. c) del decreto legislativo);

d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, (art. 3, c. 3, lett. e) del decreto legislativo). L’attestato di prestazione  energetica è, peraltro, richiesto con riguardo  alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica (art. 3, c. 3-ter, del decreto  legislativo);

e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose, (art. 3, c. 3, lett. f) del decreto legislativo);

f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto  notarile;

g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti  tecnologici;

i) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del decreto legislativo (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti  dalle  strutture  edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano  stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).

Per le lettere da f) a l), resta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso   di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2.2, dell’Allegato 1 del decreto requisiti minimi, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla  denuncia  dell’inizio dei lavori.

Massimo Comacchio

 
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Wednesday 09-Sep-26