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Articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008: informazione e formazione dei lavoratori
Informazione e formazione sono i pilastri della prevenzione nei luoghi di lavoro. Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 definiscono gli obblighi del datore di lavoro per rendere ogni lavoratore consapevole dei rischi e competente nell’adozione di comportamenti sicuri.
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Testo Unico Sicurezza sul Lavoro aggiornato a gennaio 2026
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - REVISIONE GENNAIO 2026
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 costituisce il principale riferimento normativo italiano per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il testo, aggiornato a gennaio 2026, raccoglie obblighi, responsabilità e misure di prevenzione riguardanti aziende, lavoratori e cantieri, recependo anche le più recenti novità legislative in materia di formazione, vigilanza e prevenzione degli infortuni.
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Articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008: informazione e formazione dei lavoratori

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Informazione e formazione dei lavoratori: le basi di una prevenzione efficace
La sicurezza sul lavoro non può limitarsi alla consegna di documenti, procedure o dispositivi di protezione. Per prevenire realmente infortuni e malattie professionali è necessario che ogni lavoratore conosca i rischi presenti, comprenda le misure adottate dall’azienda e sappia come comportarsi durante lo svolgimento delle proprie attività.
Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 rappresentano due pilastri fondamentali del sistema di prevenzione aziendale:
- l’articolo 36 disciplina l’informazione dei lavoratori;
- l’articolo 37 disciplina la formazione e, quando prevista, l’attività di addestramento.
Informare e formare sono quindi obblighi distinti, ma strettamente collegati.
Articolo 36: informare per creare consapevolezza
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni chiare e comprensibili sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività dell’impresa.
L’informazione deve riguardare, in particolare:
- i rischi generali presenti nell’organizzazione;
- i rischi specifici legati alla mansione svolta;
- le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
- le procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione;
- i nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze;
- i riferimenti del Responsabile e degli addetti al Servizio di prevenzione e protezione;
- il nominativo del medico competente, quando previsto;
- i pericoli connessi all’uso di sostanze e miscele pericolose.
Le informazioni devono essere facilmente comprensibili per tutti i lavoratori, tenendo conto anche delle conoscenze linguistiche di ciascuno.
La parola chiave dell’articolo 36 è quindi consapevolezza: un lavoratore correttamente informato riconosce più facilmente un pericolo e comprende il motivo delle misure di sicurezza che deve rispettare.
Articolo 37: formare per sviluppare competenze
La formazione non coincide con una semplice comunicazione di informazioni. È un processo educativo finalizzato a trasferire conoscenze, procedure e comportamenti utili per lavorare in sicurezza.
Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata, riferita sia ai concetti generali di rischio, danno, prevenzione e protezione, sia ai rischi specifici effettivamente presenti nella mansione e nell’ambiente di lavoro.
La formazione deve essere effettuata:
- al momento della costituzione del rapporto di lavoro;
- in occasione del trasferimento o del cambiamento di mansione;
- quando vengono introdotte nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose;
- quando l’evoluzione dei rischi o l’insorgenza di nuovi rischi rende necessario un aggiornamento.
I percorsi devono svolgersi durante l’orario di lavoro e non possono comportare oneri economici per i lavoratori.
Quando le attività richiedono l’utilizzo di attrezzature, dispositivi o procedure particolari, alla formazione deve affiancarsi uno specifico addestramento pratico, svolto da una persona esperta e sul luogo di lavoro. Gli interventi di addestramento devono inoltre essere tracciati nell’apposito registro, anche informatizzato.
La parola chiave dell’articolo 37 è competenza: conoscere un rischio è importante, ma occorre anche saper applicare concretamente le misure di prevenzione.
Non basta consegnare un attestato
La formazione non dovrebbe essere considerata un semplice adempimento amministrativo. Un attestato documenta la partecipazione a un percorso, ma l’efficacia della formazione dipende dalla capacità del lavoratore di comprendere e applicare ciò che ha appreso.
Per questo motivo i contenuti devono essere:
- coerenti con i rischi realmente presenti;
- adeguati alle mansioni svolte;
- esposti con un linguaggio comprensibile;
- accompagnati, quando necessario, da esercitazioni pratiche;
- verificati attraverso prove di apprendimento;
- aggiornati in relazione ai cambiamenti organizzativi, tecnici e normativi.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha ridefinito durata, contenuti minimi, modalità di erogazione, verifiche dell’apprendimento e aggiornamento dei principali percorsi formativi in materia di salute e sicurezza. Per le aziende diventa quindi ancora più importante controllare la conformità dei corsi e l’effettiva efficacia della formazione erogata.
Informazione e formazione devono procedere insieme
Un lavoratore informato conosce i pericoli e le regole aziendali. Un lavoratore formato possiede anche gli strumenti per adottare comportamenti corretti e affrontare consapevolmente le situazioni operative.
L’applicazione coordinata degli articoli 36 e 37 contribuisce a:
- ridurre infortuni, errori e comportamenti insicuri;
- rafforzare la cultura della prevenzione;
- rendere i lavoratori più consapevoli e partecipi;
- trasformare gli obblighi normativi in misure di sicurezza concrete.
Informare non basta se non si forma. Formare non serve se non si comunica in modo chiaro.
La prevenzione diventa efficace quando conoscenze, competenze e comportamenti corretti entrano realmente nell’organizzazione quotidiana del lavoro.
Per verificare i fabbisogni formativi, organizzare corsi conformi alla normativa o aggiornare il piano di formazione aziendale, è possibile richiedere una consulenza specifica.






