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News

17-08-2026

Articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008: informazione e formazione dei lavoratori

Articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008: informazione e formazione dei lavoratori

Informazione e formazione sono i pilastri della prevenzione nei luoghi di lavoro. Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 definiscono gli obblighi del datore di lavoro per rendere ogni lavoratore consapevole dei rischi e competente nell’adozione di comportamenti sicuri.

 
12-06-2026

L'importanza dei Near Miss

L'importanza dei Near Miss

“Near Miss: quando un mancato infortunio diventa uno strumento di prevenzione”

“Analizzare ciò che poteva accadere permette di intervenire prima che si verifichi un vero infortunio.”

 
 
 
06.08.2026

Infortuni mortali sul lavoro: lieve calo nel primo semestre 2026

Infortuni mortali sul lavoro: lieve calo nel primo semestre 2026

 

Infortuni mortali sul lavoro: lieve calo nel primo semestre 2026

Secondo i dati provvisori pubblicati dall’INAIL, tra gennaio e giugno 2026 sono state presentate 482 denunce di infortunio con esito mortale, rispetto alle 502 dello stesso periodo del 2025, con una diminuzione del 4,0%.

 
12-06-2026

Testo Unico Sicurezza sul Lavoro aggiornato a gennaio 2026

Testo Unico Sicurezza sul Lavoro aggiornato a gennaio 2026
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - REVISIONE GENNAIO 2026
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 costituisce il principale riferimento normativo italiano per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il testo, aggiornato a gennaio 2026, raccoglie obblighi, responsabilità e misure di prevenzione riguardanti aziende, lavoratori e cantieri, recependo anche le più recenti novità legislative in materia di formazione, vigilanza e prevenzione degli infortuni. 
 
13-02-2021

SUPERBONUS 2021: la guida definitiva su come usarlo

SUPERBONUS 2021: la guida definitiva su come usarlo

In collaborazione con il sito Papernest che si occupa di informazione nel mondo dell'energia pubblico nel mio sito questo interessante articolo che spiega, grazie ad una guida completa ma di semplice fruizione il Superbonus 110% e come accedere alle detrazioni fiscali.

 
13-02-2021

SUPERBONUS 110% la guida dell'agenzia delle entrate aggiornata

SUPERBONUS 110% la guida dell'agenzia delle entrate aggiornata

L'agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova guida sul SUPERBONUS 110% aggiornata a febbraio 2021.

 
01-09-2020

SuperBonus 110% circolare n 24/E

SuperBonus 110% circolare n 24/E

Circolare n. 24/E

Il Decrero Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E

 

 
27-08-2020

Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%

Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%

In questa serie di news vedremo dei casi pratici per l’applicazione dell’Ecobonus sia per interventi su singole unità immobiliari che su appartamenti.

 
24-08-2020

SuperBonus 110% Quali sono gli interventi agevolabili?

SuperBonus110% Quali sono gli interventi agevolabili?

QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?

Gli interventi si dividono in “principali o trainanti” vediamo nel dettaglio quali sono i cosiddetti “trainanti”  

 
12-08-2020

SuperBonus 110% come ottenere l'agevolazione

SuperBonus 110% come ottenere l'agevolazione

In cosa consiste l'agevoalzione per il SuperBonus110%? la cumulabilità con altre detrazioni in corso, la misura della detrazione, come funziona la detrazione?

 

Attestato di Prestazione energetica Edifici: APE

Attestato di Prestazione energetica Edifici: APE

L' attestato di certificazione energetica sarà sostituito dall'attestato di prestazione energetica (Ape). Attraverso l'istituzione del nuovo attestato,  bisognerà effettuare nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, avviandosi così al pieno recepimento della direttiva europea 31/2010.

Per la redazione dell’attestato si dovranno applicare metodi e criteri di calcolo riguardanti le caratteristiche termiche dell’edificio, degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda, in prospettiva “Edifici a Energia Quasi Zero (EEQZ)”.

Dovrà essere rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti, certificherà la prestazione energetica attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornirà raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. Le modalità per redigere l'Ape e gli stessi descrittori non sono stati però ancora definiti, il decreto rimanda infatti a successivi provvedimenti.

L’APE dovrà comprendere i dati di efficienza energetica in modo da consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi; in particolare:
- la prestazione energetica globale dell’edificio;
- la classe energetica;
- i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- le raccomandazioni per il miglioramenti energetici dell’edificio, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
- le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario.
 
È prevista anche la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.
 
Il rilascio dell’APE è d’obbligo nel caso di nuova costruzione, vendita o locazione di edifici o unità immobiliari; anche prima della sua costruzione il venditore o locatario dovrà dotarsi dell'attestato della prestazione energetica futura dell'edificio; la mancata presenza dell'APE comporterà sanzioni amministrative tra 3 mila e 18 mila euro.
 
Inoltre, nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con cui l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto informazioni e documenti sulla prestazione energetica dell'immobile comprensivi dell'APE.
 
L’APE avrà una validità temporale massima di 10 anni e dovrà essere aggiornato in caso di modifica della classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.

Se già c'è un Ace in corso di validità?
L'obbligo di redigere un Ape viene meno quando è già disponibile un attesto in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/Ce.
 
La validità temporale massima è vincolata al rispetto delle operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici, pena la decadenza della validità dell’attestato; per agevolare le operazioni di controllo, si dovranno allegare all’APE i libretti d’impianto degli edifici o delle singole abitazioni.

Fonte: edilportale.com (articolo del 10-06-13)  - professionearchittetto.it (articolo del 10-06-13)  (letti l'11-06-13)

 
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