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15-02-2021

Guida ENEA SUPERBONUS 110%

Guida ENEA SUPERBONUS 110%

La nuova guida dell'ENEA pur essendo uno strumento utlie e molto chiaro per districarsi nel complicato mondo delle detrazioni fiscali con il SuperBonus 110% è stata redatta prima della Legge di Bilancio 2021 e quindi risulta essere non perfettamente in linea con le modifiche apportate del Decreto Rilancio.

 
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13-02-2021

SUPERBONUS 2021: la guida definitiva su come usarlo

SUPERBONUS 2021: la guida definitiva su come usarlo

In collaborazione con il sito Papernest che si occupa di informazione nel mondo dell'energia pubblico nel mio sito questo interessante articolo che spiega, grazie ad una guida completa ma di semplice fruizione il Superbonus 110% e come accedere alle detrazioni fiscali.

 
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13-02-2021

SUPERBONUS 110% la guida dell'agenzia delle entrate aggiornata

SUPERBONUS 110% la guida dell'agenzia delle entrate aggiornata

L'agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova guida sul SUPERBONUS 110% aggiornata a febbraio 2021.

 
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01-09-2020

SuperBonus 110% circolare n 24/E

SuperBonus 110% circolare n 24/E

Circolare n. 24/E

Il Decrero Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E

 

 
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27-08-2020

Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%

Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%

Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%

In questa serie di news vedremo dei casi pratici per l’applicazione dell’Ecobonus sia per interventi su singole unità immobiliari che su appartamenti.

 
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24-08-2020

SuperBonus 110% Quali sono gli interventi agevolabili?

SuperBonus110% Quali sono gli interventi agevolabili?

QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?

Gli interventi si dividono in “principali o trainanti” vediamo nel dettaglio quali sono i cosiddetti “trainanti”  

 
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12-08-2020

SuperBonus 110% come ottenere l'agevolazione

SuperBonus 110% come ottenere l'agevolazione

In cosa consiste l'agevoalzione per il SuperBonus110%? la cumulabilità con altre detrazioni in corso, la misura della detrazione, come funziona la detrazione?

 
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10-08-2020

Secondo Decreto Attuativo per il Bonus 110% "Decreto Requisiti"

Il secondo Decreto "Requisiti" è stato predisposto dal MISE in riferimento a quanto previsto all'articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge 63/2013 e concerne l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi che accedono al beneficio delle detrazioni, fissati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risalenti ormai al 2007 e al 2008.


 
 
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07-08-2020

Primo decreto attuativo per il Bonus 110% “Decreto Asseverazioni”

Primo decreto attuativo per il Bonus 110% “Decreto Asseverazioni”

E ‘stato pubblicato il provvedimento attuativo del D.L. 34/2020 per le modalità di trasmissione dell’Asseverazione all’Enea e organi competenti.  Il provvedimento relativo alle modalità e alla modulistica da inviare si chiama “Decreto Asseverazioni”.  

 

 

 

 

 
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01-08-2020

SuperBonus 110% In attesa dei decreti attuativi

SuperBonus 110% In attesa dei decreti attuativi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida fiscale sul Superbonus al 110%. Vedi la nostra news del 25/07/2020

Attualmente non sono ancora usciti i decreti attuativi che potranno "finalmente" chiarire come poter usufruire, senza incorrere in errori, del cosidetto BONUS 110% 

 

Criteri per il formatore per la sicurezza sul lavoro

Criteri per il formatore per la sicurezza sul lavoro

Di seguito riportiamo i criteri per la qaulificazione della figura del formatore, secondo il Decreto interministeriale del 06 marzo 2013, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013.

Articolo 1
1.Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il “diploma di scuola secondaria di secondo grado, (non è necessario che il datore di lavoro che effettua la formazione ai propri lavoratori abbia il diploma) e che abbia almeno uno dei criteri elencati di seguito
:

2. Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011.

3. Il prerequisito e i criteri individuati rappresentano i requisiti minimi richiesti per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4. I requisiti minimi di cui al comma 3 non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell’avviso del presente decreto.

5. Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.

6. I formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l’attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell’avviso del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti:

Resta fermo l’obbligo dell’aggiornamento triennale.

1° Criterio
Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza

2° Criterio
Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master,
specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od
Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute
e sicurezza sul lavoro

in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque
materia

in alternativa
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in
qualunque materia.

 

3° Criterio
Attestato
di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cu
all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)

a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza

b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque
materia

in alternativa
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore,
negli ultimi 3 anni.

4° criterio
Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione del
la durata di almeno
40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)

a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza

b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque
materia di docenza

in alternativa
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per
almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

 

5° Criterio
Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle
seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute
e sicurezza sul lavoro

in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque
materia di docenza

in alternativa
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48
ore, negli ultimi 3 anni.

 

6° Criterio
Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali
figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od
Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute
e sicurezza sul lavoro

in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque
materia di docenza

in alternativa
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48
ore, negli ultimi 3 anni. Per un periodo di 24 mesi dall’entrata in vigore dei criteri di qualificazione qui individuati i datori di lavoro possono svolgere attività formativa, nei soli riguardi dei propri lavoratori, se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui al pertinente accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa dovrà dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri di cui al presente documento.

Articolo 2

1. I datori di lavoro, nell’individuazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utilizzano i criteri individuati nel documento allegato al presente decreto e quelli successivamente pubblicati sul sito  www.lavoro.gov.it, sezione “sicurezza nel lavoro”.

Articolo 3

1. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la Commissione si riserva di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative dell’efficacia dei criteri previsti nel documento.

Articolo 4

1. Il decreto entra in vigore dodici mesi dalla data della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale della  repubblica italiana.
2. Per un periodo di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all’accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato.

3. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

INDIVIDUAZIONE DELLE “AREE TEMATICHE”

Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti, come sopra individuati, le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare riferimento, sono le seguenti tre:

  1. Area normativa/giuridica/organizzativa.

  2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.

  3. Area relazioni/comunicazione.

ENTRATA IN VIGORE E SPECIFICHE IN MERITO AI CRITERI DI QUALIFICAZIONE
Il presente documento relativo ai criteri di qualificazione del formatore-docente si applica trascorsi dodici mesi dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il prerequisito di istruzione ed i criteri di qualificazione del formatore-docente non sono vincolanti in
riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione del presente documento.

Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare di possedere il prerequisito ed uno dei predetti criteri. La qualificazione è acquisita in modo permanente (fermo restando quanto previsto nel paragrafo “aggiornamento professionale”) con riferimento alla/e area/e tematica/che per la/e quale/i il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.

La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di idonea documentazione (ad esempio, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, ecc ...). In particolare, l’esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente: alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.

Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di
effettivo conseguimento della qualificazione.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente documento, i formatori non in possesso del prerequisito, possono svolgere l’attività di formatore, qualora siano in grado
di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento. Resta fermo l’obbligo dell’aggiornamento triennale.

MONITORAGGIO
La Commissione consultiva permanente si riserva, trascorsi 12 mesi dalla data di applicazione del
presente documento, di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative della sua efficacia.

 
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Wednesday 15-Jan-25