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Guida ENEA SUPERBONUS 110%
La nuova guida dell'ENEA pur essendo uno strumento utlie e molto chiaro per districarsi nel complicato mondo delle detrazioni fiscali con il SuperBonus 110% è stata redatta prima della Legge di Bilancio 2021 e quindi risulta essere non perfettamente in linea con le modifiche apportate del Decreto Rilancio.
SUPERBONUS 2021: la guida definitiva su come usarlo
In collaborazione con il sito Papernest che si occupa di informazione nel mondo dell'energia pubblico nel mio sito questo interessante articolo che spiega, grazie ad una guida completa ma di semplice fruizione il Superbonus 110% e come accedere alle detrazioni fiscali.
SUPERBONUS 110% la guida dell'agenzia delle entrate aggiornata
L'agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova guida sul SUPERBONUS 110% aggiornata a febbraio 2021.
SuperBonus 110% circolare n 24/E
Circolare n. 24/E
Il Decrero Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E
Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%
Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%
In questa serie di news vedremo dei casi pratici per l’applicazione dell’Ecobonus sia per interventi su singole unità immobiliari che su appartamenti.
SuperBonus 110% Quali sono gli interventi agevolabili?
QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?
Gli interventi si dividono in “principali o trainanti” vediamo nel dettaglio quali sono i cosiddetti “trainanti”
SuperBonus 110% come ottenere l'agevolazione
In cosa consiste l'agevoalzione per il SuperBonus110%? la cumulabilità con altre detrazioni in corso, la misura della detrazione, come funziona la detrazione?
Secondo Decreto Attuativo per il Bonus 110% "Decreto Requisiti"
Il secondo Decreto "Requisiti" è stato predisposto dal MISE in riferimento a quanto previsto all'articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge 63/2013 e concerne l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi che accedono al beneficio delle detrazioni, fissati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risalenti ormai al 2007 e al 2008.
Primo decreto attuativo per il Bonus 110% “Decreto Asseverazioni”
Primo decreto attuativo per il Bonus 110% “Decreto Asseverazioni”
E ‘stato pubblicato il provvedimento attuativo del D.L. 34/2020 per le modalità di trasmissione dell’Asseverazione all’Enea e organi competenti. Il provvedimento relativo alle modalità e alla modulistica da inviare si chiama “Decreto Asseverazioni”.
SuperBonus 110% In attesa dei decreti attuativi
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida fiscale sul Superbonus al 110%. Vedi la nostra news del 25/07/2020
Attualmente non sono ancora usciti i decreti attuativi che potranno "finalmente" chiarire come poter usufruire, senza incorrere in errori, del cosidetto BONUS 110%
Decreto del Fare: Semplificazioni in materia di edilizia
Decreto del Fare:
Semplificazioni in materia di edilizia, ecco gli articoli che interessano il settore.
Art. 29 (Semplificazioni in materia edilizia)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 6,
del TestoUnico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole:
«e sagoma» sono soppresse e dopo la parola “antisismica”
sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza.»;
b)all’articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara
preliminarmente» a «e che» sono soppresse;
c) all’articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: “della sagoma,” sono soppresse.
d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 8, è sostituito dal seguente : “8. Decorso inutilmente il
termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabi
le dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire
si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.”;
2) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento
sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso,
il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e
si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni. In caso di diniego dell’atto di assenso,
eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l’adozione del provvedimento
finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.
Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego
dell’atto di assensoentro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti,
con le indicazioni di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successivemodificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico,
resta fermo quanto previsto dall’articolo 146, comma 9,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»;
3) il comma 10 è abrogato;
e) all’articolo 22, comma 2, le parole: «non alterano la sagoma» sono soppresse;
f) dopo l’articolo 23, è aggiunto il seguente:
«Art. 23 bis. Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata
di inizio attività e alla comunicazione dell’inizio dei lavori.
1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione
certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 prima della presentazione della segnalazione,
l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione
di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,
necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione
dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione.
Lo sportello unico comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione
degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine
di cui all’art 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.
2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata
di inizio attività e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla
comunicazione dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio.»;
g) all’articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4 bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi,
qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria
relative all’intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni
relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;
b) per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali,
gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o
dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
4 ter. Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale di cui
al comma 4 bis, prima della scadenza del termine entro il quale l’opera deve essere completata ai sensi degli articoli 15, comma 2 e 23, comma 2, lo stesso è prorogato per una sola volta di tre anni. Salvo diversa indicazione delle leggi regionali, non si applicano le disposizioni dell’articolo 25, comma 5- bis.»;
h) all’articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Ove l’interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1,
fermo restando l’obbligo di presentazione della documentazione
di cui al comma 3, lettere a), b), d) e all’articolo 5, comma 3, lettera a),
presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o,
qualora non nominato, di un professionista abilitato,
con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato
e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a
trasmettere al catasto;
b) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati
negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
valutate secondo la normativa vigente.
5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità
per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l’ effettuazione dei controlli »;
2. All'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122,
e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di trasferimento
del solo vincolo di pertinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1».
3. Ferma restando la diversa disciplina regionale, previa comunicazione
del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e
di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del Decreto del
Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380,
come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi
antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto legge.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce
di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate
entro lo stesso termine.
5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.