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Guida ENEA SUPERBONUS 110%
La nuova guida dell'ENEA pur essendo uno strumento utlie e molto chiaro per districarsi nel complicato mondo delle detrazioni fiscali con il SuperBonus 110% è stata redatta prima della Legge di Bilancio 2021 e quindi risulta essere non perfettamente in linea con le modifiche apportate del Decreto Rilancio.
SUPERBONUS 2021: la guida definitiva su come usarlo
In collaborazione con il sito Papernest che si occupa di informazione nel mondo dell'energia pubblico nel mio sito questo interessante articolo che spiega, grazie ad una guida completa ma di semplice fruizione il Superbonus 110% e come accedere alle detrazioni fiscali.
SUPERBONUS 110% la guida dell'agenzia delle entrate aggiornata
L'agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova guida sul SUPERBONUS 110% aggiornata a febbraio 2021.
SuperBonus 110% circolare n 24/E
Circolare n. 24/E
Il Decrero Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E
Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%
Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%
In questa serie di news vedremo dei casi pratici per l’applicazione dell’Ecobonus sia per interventi su singole unità immobiliari che su appartamenti.
SuperBonus 110% Quali sono gli interventi agevolabili?
QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?
Gli interventi si dividono in “principali o trainanti” vediamo nel dettaglio quali sono i cosiddetti “trainanti”
SuperBonus 110% come ottenere l'agevolazione
In cosa consiste l'agevoalzione per il SuperBonus110%? la cumulabilità con altre detrazioni in corso, la misura della detrazione, come funziona la detrazione?
Secondo Decreto Attuativo per il Bonus 110% "Decreto Requisiti"
Il secondo Decreto "Requisiti" è stato predisposto dal MISE in riferimento a quanto previsto all'articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge 63/2013 e concerne l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi che accedono al beneficio delle detrazioni, fissati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risalenti ormai al 2007 e al 2008.
Primo decreto attuativo per il Bonus 110% “Decreto Asseverazioni”
Primo decreto attuativo per il Bonus 110% “Decreto Asseverazioni”
E ‘stato pubblicato il provvedimento attuativo del D.L. 34/2020 per le modalità di trasmissione dell’Asseverazione all’Enea e organi competenti. Il provvedimento relativo alle modalità e alla modulistica da inviare si chiama “Decreto Asseverazioni”.
SuperBonus 110% In attesa dei decreti attuativi
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida fiscale sul Superbonus al 110%. Vedi la nostra news del 25/07/2020
Attualmente non sono ancora usciti i decreti attuativi che potranno "finalmente" chiarire come poter usufruire, senza incorrere in errori, del cosidetto BONUS 110%
Decreto SCIA 2, nuove regole e semplificazioni
Con il decreto legislativo 222/2016 (decreto SCIA 2 ), che entrerà in vigore l’11 dicembre 2016, cambiano alcune procedure amministrative in materia di titoli edilizi. Il decreto, infatti, introduce una serie di modifiche al testo unico per l’edilizia (dpr 380/2001).
Ecco le nuove regole sulla SCIA in edilizia (segnalazione certificata di inizio attività).
Interventi edili realizzabili con SCIA
La nuova disciplina prevede che sono realizzabili mediante SCIA edilizia (segnalazione certificata inizio attività), in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, i seguenti interventi:
-
interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio:
- opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici
- opere e modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso
- interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
-
interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino:
- modifiche di volumetria
- cambio di destinazione d’uso nei centri storici
- cambio di sagoma degli edifici vincolati
Resta invece necessario assoggettare a CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata da tecnico abilitato) la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa e tutti gli interventi non ricompresi in quelli che necessitano della SCIA e del permesso di costruire
Interventi e titoli edilizi (CILA, SCIA, permesso di costruire, super-SCIA, edilizia libera)
Con l’entrata in vigore del decreto SCIA 2 cambia in maniera considerevole il testo unico dell’edilizia (dpr 380/2001).
Debutta l’articolo 6-bis con gli interventi assoggettati a comunicazione di inizio lavori asseverata da tecnico abilitato (CILA), ossia:
- tutti gli interventi che non rientrano in edilizia libera o che non sono soggetti a SCIA o permesso di costruire
- interventi che riguardano la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa
Gli interventi realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività, SCIA, sono:
- interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici
- interventi di restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici
-
interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino
- modifiche di volumetria
- cambio di destinazione d’uso nei centri storici
- cambio di sagoma degli edifici vincolati
Viene, inoltre, introdotta la SCIA alternativa al permesso di costruire (ossia la super SCIA al posto della SuperDIA) per:
- interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati
- interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
- interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche
Il permesso di costruire deve essere richiesto per i seguenti interventi:
- nuova costruzione
- ristrutturazione urbanistica
- ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
- interventi effettuati nei centri storici che implicano una modifica della destinazione d’uso
- interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli
In riferimento all’ampliamento dell’edilizia privata, rientrano tra gli interventi in edilizia libera, per i quali non servirà neanche più la comunicazione:
- realizzazione di rampe per l’eliminazione delle barriere architettoniche
- realizzazione di opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere al massimo entro 90 giorni
- realizzazione opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità
- installazione di pannelli solari e fotovoltaici al servizio degli edifici al di fuori dei centri storici
- realizzazione aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
Tabella degli interventi edilizi
Il decreto SCIA 2 riporta in allegato la tabella A che fa una ricognizione delle diverse tipologie degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, ossia fornisce le indicazioni sul titolo abilitativo in funzione dell’intervento.
Al fine di ridurre le troppe differenze che si verificano a livello regionale e locale, il provvedimento riporta le attività private nei campi dell’edilizia, del commercio e dell’ambiente e per ciascuna indica quale procedimento attivare.
Sono 105 le tipologie di intervento (attività) individuate nel campo dell’edilizia sintetizzate in tabella indicando:
- l’attività, ossia l’intervento da realizzare
- il regime amministrativo, ossia il corretto titolo edilizio richiesto per ciascun intervento
- le concentrazioni di regimi amministrativi
- i riferimenti normativi
Segnalazione certificata di agibilità
Il certificato di agibilità sarà sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità (modifica art. 5 comma 2 lettera d) del dpr 380/2001).
La segnalazione dovrà essere consegnata dal titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la SCIA allo sportello unico entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di:
- nuova costruzione
- ricostruzioni totali o parziali
- sopraelevazioni
Glossario unico
Il dlgs 222/2016 prevede un glossario unico per l’edilizia da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al fine di garantire omogeneità in materia edilizia in tutto il territorio nazionale.
Il glossario conterrà l’elenco delle principali opere edilizie, l’individuazione della categoria di intervento a cui appartengono e il regime giuridico a cui sono sottoposte.
Interventi in edilizia libera: rampe per superamento barriere architettoniche, pannelli fotovoltaici, opere temporanee e provvisorie, pavimentazioni esterne, aree ludiche
Il decreto SCIA 2 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 ed entrerà in vigore l’11 dicembre 2016.
Il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.
In questo articolo analizziamo le semplificazioni previste in materia di edilizia libera, senza necessità di alcuna comunicazione al Comune.
Interventi in edilizia libera e semplificazione dei regimi amministrativi
Secondo le nuove disposizioni, saranno realizzabili in edilizia libera e senza alcun tipo di comunicazione al Comune interventi tipo rampe per superamento barriere architettoniche, installazione di pannelli fotovoltaici, aree ludiche, etc.
Analizzando con attenzione il nuovo testo dell’articolo 6 del dpr 380/2001 come modificato dal decreto SICA 2, si notano una serie di interventi in materia di interventi in edilizia libera.
In particolare, rientrano tra gli interventi in edilizia libera realizzabili senza titolo abilitativo né comunicazione di inizio lavori:
- le rampe per l’eliminazione delle barriere architettoniche
- le opere temporanee da rimuovere entro 90 gg
- le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni
- l’installazione di pannelli solari fotovoltaici (fuori dalla zona A)
- le aree ludiche senza scopo di lucro e gli elementi di arredo pertinenziali agli edifici
clicca qui per visualizzare il testo completo del decreto