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12-06-2026

L'importanza dei Near Miss

L'importanza dei Near Miss

“Near Miss: quando un mancato infortunio diventa uno strumento di prevenzione”

“Analizzare ciò che poteva accadere permette di intervenire prima che si verifichi un vero infortunio.”

 
 
 
06.08.2026

Infortuni mortali sul lavoro: lieve calo nel primo semestre 2026

Infortuni mortali sul lavoro: lieve calo nel primo semestre 2026

 

Infortuni mortali sul lavoro: lieve calo nel primo semestre 2026

Secondo i dati provvisori pubblicati dall’INAIL, tra gennaio e giugno 2026 sono state presentate 482 denunce di infortunio con esito mortale, rispetto alle 502 dello stesso periodo del 2025, con una diminuzione del 4,0%.

 
12-06-2026

Testo Unico Sicurezza sul Lavoro aggiornato a gennaio 2026

Testo Unico Sicurezza sul Lavoro aggiornato a gennaio 2026
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - REVISIONE GENNAIO 2026
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 costituisce il principale riferimento normativo italiano per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il testo, aggiornato a gennaio 2026, raccoglie obblighi, responsabilità e misure di prevenzione riguardanti aziende, lavoratori e cantieri, recependo anche le più recenti novità legislative in materia di formazione, vigilanza e prevenzione degli infortuni. 
 
13-02-2021

SUPERBONUS 2021: la guida definitiva su come usarlo

SUPERBONUS 2021: la guida definitiva su come usarlo

In collaborazione con il sito Papernest che si occupa di informazione nel mondo dell'energia pubblico nel mio sito questo interessante articolo che spiega, grazie ad una guida completa ma di semplice fruizione il Superbonus 110% e come accedere alle detrazioni fiscali.

 
13-02-2021

SUPERBONUS 110% la guida dell'agenzia delle entrate aggiornata

SUPERBONUS 110% la guida dell'agenzia delle entrate aggiornata

L'agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova guida sul SUPERBONUS 110% aggiornata a febbraio 2021.

 
01-09-2020

SuperBonus 110% circolare n 24/E

SuperBonus 110% circolare n 24/E

Circolare n. 24/E

Il Decrero Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E

 

 
27-08-2020

Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%

Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%

In questa serie di news vedremo dei casi pratici per l’applicazione dell’Ecobonus sia per interventi su singole unità immobiliari che su appartamenti.

 
24-08-2020

SuperBonus 110% Quali sono gli interventi agevolabili?

SuperBonus110% Quali sono gli interventi agevolabili?

QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?

Gli interventi si dividono in “principali o trainanti” vediamo nel dettaglio quali sono i cosiddetti “trainanti”  

 
12-08-2020

SuperBonus 110% come ottenere l'agevolazione

SuperBonus 110% come ottenere l'agevolazione

In cosa consiste l'agevoalzione per il SuperBonus110%? la cumulabilità con altre detrazioni in corso, la misura della detrazione, come funziona la detrazione?

 
10-08-2020

Secondo Decreto Attuativo per il Bonus 110% "Decreto Requisiti"

Il secondo Decreto "Requisiti" è stato predisposto dal MISE in riferimento a quanto previsto all'articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge 63/2013 e concerne l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi che accedono al beneficio delle detrazioni, fissati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risalenti ormai al 2007 e al 2008.


 
 

Definizione di casa di lusso

Definizione di casa di lusso

La vicenda riguarda la diatriba tra una coppia livornese e l'Agenzia delle Entrate.
L'agenzia delle entrate aveva inviato ai due coniugi una comunicazione con cui si richiedeva il pagamento di alcune sanzioni relative all'acquisto di una prima casa e con cui si annunciava la liquidazione in seguito alla revoca delle agevolazioni fiscali per il suo acquisto.
La Commissione Tributaria dell'udienza di primo grado ha riscontrato la presenza nell'abitazione di una piscina scoperta a corredo dell'immobile di ben 80 metri quadri, oltre che l'esistenza di un terreno intorno all'immobile di 4000 metri quadri. Elementi, secondo la Corte, che incompatibili con un'abitazione definibile non di lusso; fatto che quindi legittima le richiesta avanzate dall'Agenzia delle entrate.

I Giudici Supremi, pur confermando le precedenze sentenze, hanno però contestato il metodo del giudice di merito per quanto concerne il concetto di “abitazione di lusso”.

Secondo la Corte di Cassazione per definire una residenza di lusso, che quindi non può godere delle agevolazioni d'acquisto valide per la prima casa, bisogna considerare i requisiti illustrati da Decreto Ministeriale Lavori Pubblici del 2 agosto 1969. (vedi decreto pubblicato in calce)

Secondo tale DM, risultano come casa di lusso:
quelle che, nella loro totalità (quindi sia se strutturate in un unico livello che in più livelli), abbiano un'estensione superiore ai 200 metri quadri con esclusione di cantine, terrazzi, soffitte, scale, posti auto e balconi
un'area scoperta pertinente che sia ampia almeno sei volte l'area coperta.
La casa dei due coniugi toscani, infatti, era ampia 262,38 metri quadri. Per calcolare la superficie si sommano tutti i volumi tranne quelli specificati.

Inoltre la presenza di una piscina scoperta contrasta palesemente con il concetto di casa unifamiliare non di lusso e dunque la coppia è stata condannata a corrispondere sia le somme richieste dall'Agenzia delle Entrate che al pagamento delle spese processuali.

Fonte professionisti.it articolo del 07/06/2013 letto il 14/06/2013

 

Le norme attualmente in vigore per le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa si applicano a tutte le abitazioni (incluso ville e villini), dalla categoria catastale A1 a quella A11, sono escluse le categorie A10 (uffici e studi privati). Sono considerate abitazioni di lusso e quindi non possono usufruire delle agevolazioni prima casa le abitazioni comprese nella categoria A1 che presentano le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale del 2 agosto 1969 (vengono definite abitazioni di lusso quelle destinate a ville signorili, con parco privato, ampie piscine ecc. ed escluse dalle riduzioni di imposte sulla compravendita).

Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969
Caratteristiche delle abitazioni di lusso

Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso:

1. Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso".

2. Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.

3. Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.

4. Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.

5. Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.

6. Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).

7. Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.

8. Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.

9. Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

10. Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961.

11. I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonché i principali dati inerenti al progetto approvato.

 
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