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15-02-2021

Guida ENEA SUPERBONUS 110%

Guida ENEA SUPERBONUS 110%

La nuova guida dell'ENEA pur essendo uno strumento utlie e molto chiaro per districarsi nel complicato mondo delle detrazioni fiscali con il SuperBonus 110% è stata redatta prima della Legge di Bilancio 2021 e quindi risulta essere non perfettamente in linea con le modifiche apportate del Decreto Rilancio.

 
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13-02-2021

SUPERBONUS 2021: la guida definitiva su come usarlo

SUPERBONUS 2021: la guida definitiva su come usarlo

In collaborazione con il sito Papernest che si occupa di informazione nel mondo dell'energia pubblico nel mio sito questo interessante articolo che spiega, grazie ad una guida completa ma di semplice fruizione il Superbonus 110% e come accedere alle detrazioni fiscali.

 
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13-02-2021

SUPERBONUS 110% la guida dell'agenzia delle entrate aggiornata

SUPERBONUS 110% la guida dell'agenzia delle entrate aggiornata

L'agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova guida sul SUPERBONUS 110% aggiornata a febbraio 2021.

 
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01-09-2020

SuperBonus 110% circolare n 24/E

SuperBonus 110% circolare n 24/E

Circolare n. 24/E

Il Decrero Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E

 

 
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27-08-2020

Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%

Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%

Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%

In questa serie di news vedremo dei casi pratici per l’applicazione dell’Ecobonus sia per interventi su singole unità immobiliari che su appartamenti.

 
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24-08-2020

SuperBonus 110% Quali sono gli interventi agevolabili?

SuperBonus110% Quali sono gli interventi agevolabili?

QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?

Gli interventi si dividono in “principali o trainanti” vediamo nel dettaglio quali sono i cosiddetti “trainanti”  

 
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12-08-2020

SuperBonus 110% come ottenere l'agevolazione

SuperBonus 110% come ottenere l'agevolazione

In cosa consiste l'agevoalzione per il SuperBonus110%? la cumulabilità con altre detrazioni in corso, la misura della detrazione, come funziona la detrazione?

 
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10-08-2020

Secondo Decreto Attuativo per il Bonus 110% "Decreto Requisiti"

Il secondo Decreto "Requisiti" è stato predisposto dal MISE in riferimento a quanto previsto all'articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge 63/2013 e concerne l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi che accedono al beneficio delle detrazioni, fissati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risalenti ormai al 2007 e al 2008.


 
 
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07-08-2020

Primo decreto attuativo per il Bonus 110% “Decreto Asseverazioni”

Primo decreto attuativo per il Bonus 110% “Decreto Asseverazioni”

E ‘stato pubblicato il provvedimento attuativo del D.L. 34/2020 per le modalità di trasmissione dell’Asseverazione all’Enea e organi competenti.  Il provvedimento relativo alle modalità e alla modulistica da inviare si chiama “Decreto Asseverazioni”.  

 

 

 

 

 
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01-08-2020

SuperBonus 110% In attesa dei decreti attuativi

SuperBonus 110% In attesa dei decreti attuativi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida fiscale sul Superbonus al 110%. Vedi la nostra news del 25/07/2020

Attualmente non sono ancora usciti i decreti attuativi che potranno "finalmente" chiarire come poter usufruire, senza incorrere in errori, del cosidetto BONUS 110% 

 

Edificabilità in zona agricola: chiarimenti

Edificabilità in zona agricola: chiarimenti

E’ stata pubblicata in data 29 ottobre 2013 sul sito della Regione Veneto la “circolare n 2 protocollo n. 470455” necessaria a fornire dei chiarimenti in merito all’articolo 44, comma 5, L.R. 11/2004 come sostituito da comma 1, art. 34, L.R. 3/2013

Detta circolare intende fornire i necessari chiarimenti e precisarne la corretta applicazione.

Riportiamo l’articolo 44, comma 5, prima della modifica:

  • “Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui all’articolo 3, lett. a), b) e c) del DPR 380/2001 e successive modificazioni purchè eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria”

Con la legge Regionale 4/2008 il legislatore ha integrato il comma 5 aggiungendovi l’ampliamento fino ad 800 mc.

Quindi l’articolo 44, comma 5 diventa:

  • “Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui all’articolo 3, lett. a), b) e c) del DPR 380/2001 e successive modificazioni purchè eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, nonché l’ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc comprensivi dell’esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria”

Con l’articolo 3 L.R. n. 30 del 23/12/2010 il legislatore ha integrato nuovamente il suddetto articolo dicendo che sono consentiti anche gli interventi di cui alla lettera d) del DPR 380/2001 e al contempo, ne ha fornito con l’articolo 5, l’interpretazione della dicitura:

“Sono sempre consentiti” prevedendo con tale locuzione che gli interventi siano amissibili “anche in assenza dei requisiti soggettivi e del piano aziendale di cui all’articolo 44, commi 2 e 3, ferme restando le disposizioni più restrittive previste negli strumenti urbanistici, purchè le stesse non limitino gli interventi con riferimento ai commi 2 e 3 dell’articolo 44”

Il comma 5 è stato poi sostituto con il comma 1 dell’articolo 34, L.R. 3/2013

“Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3. DPR 380/2001, nonché l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un massimo di mc. 800 comprensivi dell’esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale”

Le modifiche apportate con il cambio della dicitura da “case di abitazione” con “edifici da destinarsi a case di abitazione” ha mutato la norma nel senso che in passato l’ampliamento era condizionato al fatto che l’edificio avesse già una destinazione a casa di abitazione, con la formula attuale invece l’edificio può avere una destinazione diversa, purché questa sia prevista dallo strumento urbanistico generale.

Quindi dato che l’articolo 44 comma 1, prevede un collegamento funzionale tra gli edifici realizzabili in zona agricola e il fondo su cui insistono, si determina che gli edifici sottoposti alle disposizioni del comma 5 abbiano o abbiano posseduto in passato tale requisito. Per quanto concerne il richiamo all’articolo 43, deve ritenersi che la disposizione del comma 5 deve trovare applicazione, non per tutti gli edifici ma solo per quelli puntualmente disciplinati dagli strumenti urbanistici. L’articolo 43 assegna al PAT il compito di fissare le modalità di intervento per il recupero di edifici esistenti (comma 1 lettera b) e attribuisce al PI di individuare “ le destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola (comma 2, lettera d)

Quindi l’attuale legislazione si pone in assoluta continuità con quanto prevedeva la normativa previdente di cui all’articolo 4, L.R. n 24 del 05/03/1985, ora abrogata, che attribuiva al PRG la disciplina della “destinazione d’uso di costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo”

In conclusione, si deve fare riferimento al fatto che se la disciplina degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo è quella stabilita dal PRG per i comuni non dotati di PAT, e nei PI per quelli in cui il PAT è stato approvato, si può affermare che la disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 44 L.R. 11/2004, interpretata attraverso la lettura degli articoli citati in precedenza e con le previsioni contenute nello stesso articolo 44, sia nel caso che l’ampliamento oggi ammesso sia consentito esclusivamente a favore di edifici per i quali lo strumento urbanistico lo regolamenta, ammettendo la destinazione abitativa, sempre che tali edifici abbiano o abbiano avuto in passato un collegamento funzionale con il fondo agricolo.

La norma regionale impone una valutazione, caso per caso, degli edifici (legittimati), sia in relazione al fatto che la funzionalità rispetto alle esigenze del fondo deve essere stata accertata in sede di strumento urbanistico e che per essi sia stata prevista una destinazione abitativa.

 
 
 
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