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15-02-2021

Guida ENEA SUPERBONUS 110%

Guida ENEA SUPERBONUS 110%

La nuova guida dell'ENEA pur essendo uno strumento utlie e molto chiaro per districarsi nel complicato mondo delle detrazioni fiscali con il SuperBonus 110% è stata redatta prima della Legge di Bilancio 2021 e quindi risulta essere non perfettamente in linea con le modifiche apportate del Decreto Rilancio.

 
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13-02-2021

SUPERBONUS 2021: la guida definitiva su come usarlo

SUPERBONUS 2021: la guida definitiva su come usarlo

In collaborazione con il sito Papernest che si occupa di informazione nel mondo dell'energia pubblico nel mio sito questo interessante articolo che spiega, grazie ad una guida completa ma di semplice fruizione il Superbonus 110% e come accedere alle detrazioni fiscali.

 
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13-02-2021

SUPERBONUS 110% la guida dell'agenzia delle entrate aggiornata

SUPERBONUS 110% la guida dell'agenzia delle entrate aggiornata

L'agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova guida sul SUPERBONUS 110% aggiornata a febbraio 2021.

 
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01-09-2020

SuperBonus 110% circolare n 24/E

SuperBonus 110% circolare n 24/E

Circolare n. 24/E

Il Decrero Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E

 

 
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27-08-2020

Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%

Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%

Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%

In questa serie di news vedremo dei casi pratici per l’applicazione dell’Ecobonus sia per interventi su singole unità immobiliari che su appartamenti.

 
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24-08-2020

SuperBonus 110% Quali sono gli interventi agevolabili?

SuperBonus110% Quali sono gli interventi agevolabili?

QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?

Gli interventi si dividono in “principali o trainanti” vediamo nel dettaglio quali sono i cosiddetti “trainanti”  

 
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12-08-2020

SuperBonus 110% come ottenere l'agevolazione

SuperBonus 110% come ottenere l'agevolazione

In cosa consiste l'agevoalzione per il SuperBonus110%? la cumulabilità con altre detrazioni in corso, la misura della detrazione, come funziona la detrazione?

 
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10-08-2020

Secondo Decreto Attuativo per il Bonus 110% "Decreto Requisiti"

Il secondo Decreto "Requisiti" è stato predisposto dal MISE in riferimento a quanto previsto all'articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge 63/2013 e concerne l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi che accedono al beneficio delle detrazioni, fissati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risalenti ormai al 2007 e al 2008.


 
 
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07-08-2020

Primo decreto attuativo per il Bonus 110% “Decreto Asseverazioni”

Primo decreto attuativo per il Bonus 110% “Decreto Asseverazioni”

E ‘stato pubblicato il provvedimento attuativo del D.L. 34/2020 per le modalità di trasmissione dell’Asseverazione all’Enea e organi competenti.  Il provvedimento relativo alle modalità e alla modulistica da inviare si chiama “Decreto Asseverazioni”.  

 

 

 

 

 
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01-08-2020

SuperBonus 110% In attesa dei decreti attuativi

SuperBonus 110% In attesa dei decreti attuativi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida fiscale sul Superbonus al 110%. Vedi la nostra news del 25/07/2020

Attualmente non sono ancora usciti i decreti attuativi che potranno "finalmente" chiarire come poter usufruire, senza incorrere in errori, del cosidetto BONUS 110% 

 

Regione Veneto: Valutazione sullo stato delle coperture in amianto.

Regione Veneto: Valutazione sullo stato delle coperture in amianto.

Dgr n. 265 del 15 mar 2011
LINEE INTERPRETATIVE REGIONALI PER LA SORVEGLIANZA SULLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CON ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO (TITOLO IX CAPO III D.LGS. 81/08)

Per lavori di manutenzione, rimozione, smalitimento, trattamento dei rifiuti e bonifica delle aree interessate, si applicano le linee interpretative regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto.  Nelle attività nelle quali vi sia presenza di materiali contenenti amianto ogni datore di lavoro deve valutare la sussistenza di situazioni di rischio per esposizione ad amianto per i propri dipendenti e definire le azioni da intraprendere per perseguire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione.

L’ individuazione della presenza di amianto (art. 248) è preliminare alla valutazione del rischio art. 249 comma 1 e alla definizione delle azioni da intraprendere, quali:

a) notifica all’organo di vigilanza (S.P.I.S.A.L.) [art. 250];

b) adozione di misure di prevenzione e protezione [art. 251] e di igiene [art. 252];

c) controllo dell’esposizione [art. 253];

d) pianificazione preventiva delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e
la protezione dell’ambiente esterno nei lavori di demolizione o rimozione d’amianto (art. 256);

e) informazione [art. 257] e formazione [art. 258] dei lavoratori;

f) sorveglianza sanitaria [art. 259];

g) registrazione dell’esposizione [art. 260].

Attività per cui non è prevista alcuna segnalazione [art. 249]
L’art. 249, comma 2 prevede che per esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) non si applichino gli articoli 250 (notifica), 251 comma 1 (misure di prevenzione e protezione), 259 (sorveglianza sanitaria), 260 comma 1 (registrazione dell’esposizione), a condizione che risulti chiaramente indicato nella valutazione dei rischi, di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e che il valore limite di esposizione all’amianto non sia superato.

Condizioni ESEDI possono essere definite nelle seguenti attività:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

Attività lavorative con rischio di esposizione ad amianto, escluse rimozione e demolizione, con obbligo di notifica [art. 250]
Il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio prima dell'inizio dei lavori non rientranti nei casi di cui all’art. 249 co. 2, a condizione che non siano di rimozione o demolizione di materiali contenenti amianto.

A titolo indicativo l’obbligo di notifica può essere individuato fra le seguenti attività:

a) manutenzione di impianti, macchine o apparecchi coibentati con materiali contenenti amianto;

b) smaltimento e trattamento di rifiuti contenenti amianto, nonché bonifica delle aree interessate;

c) interventi di semplice raccolta e allontanamento di materiali contenenti amianto in matrice compatta, per l’avvio alla discarica.

La notifica comprende la descrizione sintetica dei seguenti elementi:

a) ubicazione del cantiere;

b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;

c) attività e procedimenti applicati;

d) numero di lavoratori interessati;

e) data di inizio dei lavori e relativa durata;

f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

Attività lavorative di demolizione o rimozione dell’amianto con obbligo di presentazione del piano di lavoro [art. 256]
I lavori di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto possono essere effettuati solo da imprese iscritte all’ “Albo nazionale gestori ambientali” [art. 212 D.Lgs. 152/06]. Tale iscrizione deve essere  rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l’autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti. Il datore di lavoro prima dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto predispone un piano di lavoro.
Il piano di lavoro non sostituisce il P.O.S. [allegato XV D.Lgs. 81/08] a meno che non sia conforme ai requisiti di entrambi i documenti nell’intestazione e nei contenuti. Il piano di lavoro soddisfa l’adempimento della notifica [art. 250].

Attività lavorative di demolizione o rimozione dell’ amianto, con obbligo di presentazione del piano di lavoro [art. 256], in casi di urgenza
La normativa [art. 256 co. 5] prevede che l’obbligo del preavviso di trenta giorni non si applichi nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi nel piano di lavoro, oltre alla data, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.

A titolo esemplificativo si ritiene che detti casi debbano riguardare:

a) situazioni di rischio a carattere igienico-sanitario tali da determinare l’esigenza di un intervento sollecito;

b) situazioni in cui l’intervento sia soggetto a rilevanti vincoli organizzativi, ragionevolmente documentati dal committente, in particolare per garantire la continuità nell’erogazione di servizi essenziali;

c) presenza di strutture o materiali danneggiati e per i quali non sia procrastinabile l’intervento di messa in sicurezza al fine di evitare la dispersione di fibre;

d) interventi per ritrovamento occasionale di materiali contenenti amianto misconosciuti nel corso di attività di cantiere.

Attività di vigilanza in fase preventiva e in corso d’opera
La pianificazione delle attività di vigilanza da parte degli Spisal è finalizzata a:

  • Valutare la documentazione presentata all’atto delle notifiche e con i piani di lavoro verificando l’idoneità dell’impresa, quando prevista, la completezza delle informazioni presentate, delle modalità operative e delle misure di prevenzione previste al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la protezione dell’ambiente dall’inquinamento da fibre aero disperse.
  • Controllare in corso d’opera, con sopralluoghi in cantiere, l’adeguatezza e la corretta attuazione delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di protezione dell’ambiente esterno.
  • Verificare che, al termine dell’intervento di bonifica, sussistano le condizioni ambientali di restituibilità dell’area in tutti i casi in cui ciò è richiesto dalla normativa vigente (aree destinate ad essere rioccupate). Nel caso di delimitazione dell’area di lavoro con la realizzazione di un confinamento dinamico, la ditta esecutrice dovrà certificarne la tenuta e l’efficienza. Verrà chiesto alla ditta di comunicare la data di effettuazione delle prove di tenuta per consentire un’eventuale verifica.

Restituzione delle aree a conclusione dei lavori di bonifica
A termini di legge [D.Lgs. 81/2008 art. 256 comma 4c] i piani di lavoro presentati debbono prevedere anche la verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto.
Nei casi previsti per la certificazione di restituibilità di cui all'art. 6 del D.M. 6 settembre 1994, gli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS verificheranno l’assenza di residui di materiali contenenti amianto dentro l’area bonificata, l’accuratezza delle pulizie e la concentrazione finale ambientale delle fibre d’amianto aerodisperse, tramite attività diretta o attraverso le certificati di analisi esibiti dalla ditta. Rientrano nell’ambito delle prestazioni a pagamento definite dal tariffario regionale e poste a carico della
ditta le attività di:

  • esecuzione diretta del sopralluogo visivo finale o delle analisi ambientali svolte da personale delDipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS (SISP o SPISAL a seconda se trattasi di ambienti divita o di lavoro) con successiva certificazione di restituibilità
  • rilascio di certificazione di restituibilità sulla base dei risultati del sopralluogo visivo finale e della valutazione delle analisi ambientali eseguite da laboratori accreditati su incarico della ditta.

Per quanto riguarda la verifica analitica ambientale, in caso di locali in cui siano stati bonificati materiali friabili, la valutazione dell’assenza di rischio ambientale deve essere effettuata con campionamenti ambientali aggressivi ed il conteggio delle fibre in SEM. Tale metodologia è consigliabile anche quando vengano realizzati interventi su materiale in matrice compatta
rimosso da particolari ambienti pubblici (es. scuole, ospedali, ecc..).

Procedure di controllo in sede dei materiali contenenti amianto
La presenza di materiali contenenti amianto in edifici o manufatti in genere, comporta per il proprietario l’obbligo di verifica delle condizioni di integrità dei materiali stessi e di attivarsi di conseguenza per la bonifica in caso di precarietà e pericolosità dei materiali. Per facilitare la valutazione oggettiva dello stato di degrado nel caso di presenza di coperture in cemento amianto (tipo eternit) o di altro materiale contenente amianto in matrice compatta (tubazioni, canne fumarie ecc.), con riferimento al DM 6/9/94, anche al fine di definire priorità d’intervento e di bonifica, risulta opportuno ricorrere a procedure di valutazione a larga diffusione:

  • la prima, indicata dalla Regione Lombardia con proprio Decreto Direzione Generale Sanità N. 13237 del18/11/2008 Identificativo Atto n. 118, è appropriata per la valutazione di coperture in cemento amianto inrelazione alla diffusione di fibre nell’ambiente;
  • la seconda, utilizzabile per valutare lo stato dei MCA presenti all’interno degli edifici e delle unitàproduttive, è il sistema di valutazione del rischio VERSAR, basato su un modello bidimensionale per ladefinizione delle priorità di intervento. Il metodo è indicato dall’Environmental Protection Agency, ente diprotezione ambientale degli Stati Uniti.

Premesso che lavori di bonifica contenuti e di limitata entità potranno essere valutati in funzione di quanto indicato per le attività ESEDI, i metodi di bonifica previsti dalla normativa (DM 1994) sono la sovracopertura, l’incapsulamento e la rimozione (DM 6/9/94 e DM 20/8/99).
La sovracopertura consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura è in grado di sopportare un carico permanente aggiuntivo.
L’incapsulamento prevede l’utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all’applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l’adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento finale dovrà essere certificato dall’impresa esecutrice. Tale intervento non esime il committente dall’obbligo di verificarne lo stato di conservazione.
La rimozione prevede un intervento di asportazione totale dell’amianto e sua eventuale sostituzione con altro materiale non pericoloso.

Per  informazioni  sulla compilazione della documentazione relativa a:

LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO (AMBIENTE ESTERNO)

Il seguente campo NON deve essere compilato.
 
 
 
 
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