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Guida ENEA SUPERBONUS 110%
La nuova guida dell'ENEA pur essendo uno strumento utlie e molto chiaro per districarsi nel complicato mondo delle detrazioni fiscali con il SuperBonus 110% è stata redatta prima della Legge di Bilancio 2021 e quindi risulta essere non perfettamente in linea con le modifiche apportate del Decreto Rilancio.
SUPERBONUS 2021: la guida definitiva su come usarlo
In collaborazione con il sito Papernest che si occupa di informazione nel mondo dell'energia pubblico nel mio sito questo interessante articolo che spiega, grazie ad una guida completa ma di semplice fruizione il Superbonus 110% e come accedere alle detrazioni fiscali.
SUPERBONUS 110% la guida dell'agenzia delle entrate aggiornata
L'agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova guida sul SUPERBONUS 110% aggiornata a febbraio 2021.
SuperBonus 110% circolare n 24/E
Circolare n. 24/E
Il Decrero Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E
Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%
Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%
In questa serie di news vedremo dei casi pratici per l’applicazione dell’Ecobonus sia per interventi su singole unità immobiliari che su appartamenti.
SuperBonus 110% Quali sono gli interventi agevolabili?
QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?
Gli interventi si dividono in “principali o trainanti” vediamo nel dettaglio quali sono i cosiddetti “trainanti”
SuperBonus 110% come ottenere l'agevolazione
In cosa consiste l'agevoalzione per il SuperBonus110%? la cumulabilità con altre detrazioni in corso, la misura della detrazione, come funziona la detrazione?
Secondo Decreto Attuativo per il Bonus 110% "Decreto Requisiti"
Il secondo Decreto "Requisiti" è stato predisposto dal MISE in riferimento a quanto previsto all'articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge 63/2013 e concerne l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi che accedono al beneficio delle detrazioni, fissati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risalenti ormai al 2007 e al 2008.
Primo decreto attuativo per il Bonus 110% “Decreto Asseverazioni”
Primo decreto attuativo per il Bonus 110% “Decreto Asseverazioni”
E ‘stato pubblicato il provvedimento attuativo del D.L. 34/2020 per le modalità di trasmissione dell’Asseverazione all’Enea e organi competenti. Il provvedimento relativo alle modalità e alla modulistica da inviare si chiama “Decreto Asseverazioni”.
SuperBonus 110% In attesa dei decreti attuativi
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida fiscale sul Superbonus al 110%. Vedi la nostra news del 25/07/2020
Attualmente non sono ancora usciti i decreti attuativi che potranno "finalmente" chiarire come poter usufruire, senza incorrere in errori, del cosidetto BONUS 110%
Riqualificazione energetica e detrazione 65% adempimenti ed obblighi
Quali sono gli edifici interessati:
L’agevolazione per la riqualificazione energetica interessa i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la costruzione dell’immobile.
Per tutti gli interventi agevolabili, esclusa l’installazione dei pannelli solari, l'edificio deve essere già dotato di impianto
di riscaldamento, anche negli ambienti interessati dall’intervento.
In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, si può usufruire della detrazione solo nel caso di fedele ricostruzione; sono, quindi, esclusi gli interventi di ampliamento.
Chi può usufruire della detrazione:
Possono usufruire dell’agevolazione per la riqualificazione energetica tutti i contribuenti che sostengono - fino al 31
dicembre 2014 (30 giugno 2015 per i condomìni) - spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro
parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i
contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni
tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche, possono fruire dell’agevolazione anche: i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli
interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l’immobile in comodato. Sono ammessi a fruire della
detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili nei quali può esplicarsi la convivenza.
Quali sono gli interventi ammessi:
- Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti
È detraibile il 65% delle spese sostenute per qualsiasi intervento, o insieme di interventi, che consentano di conseguire un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del DM 11 marzo 2008 (come modificato dal DM 26 gennaio 2010).
L’indice di fabbisogno energetico da conseguire deve essere riferito all’intero edificio e non alle singole unità che lo compongono (Risoluzione 36/E del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate).
La detrazione spettante per i lavori di riqualificazione globale non potrà cumularsi con quella relativa ai singoli interventi. Solo in caso di interventi per la climatizzazione invernale e contestuale installazione di pannelli solari, quest’ultima detrazione può aggiungersi a quella per la riqualificazione globale.
- Interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi)
È detraibile il 65% delle spese sostenute per interventi sull’involucro dell’edificio, riguardanti le strutture opache
verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, delimitanti il
volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati, che consentano di ottenere una riduzione della
trasmittanza termica U, in base ai valori indicati nella tabella di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008 (come
modificata dal DM 26 gennaio 2010).
Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di materiale coibente sulle pareti esterne e di materiali
per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e posa in opera di nuove finestre
comprensive di infissi; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti e di componenti accessorie (scuri e
persiane); demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi.
Per il calcolo dell'indice di prestazione energetica dell'edificio per laclimatizzazione invernale e delle trasmittanze degli elementi costituenti l'involucro edilizio, le metodologie di calcolo da utilizzare sono quelle indicate all'art. 3 del DPR 2 aprile 2009, n. 59. Ai medesimi fini, l'utilizzo dello schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio di cui all'allegato G al DM 7 aprile 2008 è equivalente all'analogo schema di procedura semplificata riportato all'allegato 2 al DM 26 giugno 2009.
- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
È detraibile il 65% delle spese sostenute per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e
cura, istituti scolastici e università.
Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e
murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di
riscaldamento. Ai fini dell’asseverazione dell’intervento è necessario che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN
12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera. Devono inoltre
avere un termine minimo di garanzia (5 anni per pannelli e i bollitori e in 2 anni per accessori e i componenti tecnici).
Per i pannelli realizzati in autocostruzione non è più necessaria la certificazione di qualità relativa alle strisce
assorbenti (DM 26 ottobre 2007, che ha modificato l’art. 8, comma 2, del DM 19 febbraio 2007). Il DM 6 agosto 2009
elimina l’obbligo di produrre la certificazione di qualità anche per il vetro solare.
Per le spese di installazione di pannelli solari, non è più obbligatorio redigere l’attestato di certificazione o
qualificazione energetica (art. 1, c. 24, lettera c), Legge 244/2007).
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
È detraibile il 65% delle spese sostenute per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, per
la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa
entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con
scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
È agevolabile anche la trasformazione degli impianti di climatizzazione invernale autonomi in impianti centralizzati,
con contabilizzazione del calore, e l’applicabile della contabilizzazione del calore agli impianti centralizzati; è esclusa la
trasformazione dell’impianto da centralizzato ad autonomo.
Le spese detraibili sono quelle per: smontaggio e dismissione, anche solo parziale, dell’impianto di climatizzazione
invernale esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché, a partire dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa
entalpia; eventuali interventi sulla rete di distribuzione; sistemi di trattamento dell’acqua; dispositivi di controllo e
regolazione; sistemi di emissione.
La detrazione del 65% per lavori realizzati nell’ambito di una ristrutturazione con ampliamento è consentita, ma soltanto sugli
interventi eseguiti sulla parte di edificio esistente. La detrazione non spetta invece in caso di demolizione e ricostruzione con
ampliamento, in quanto l’intervento si considera “nuova costruzione” (Circolare 39/E del 1° luglio 2010 Agenzia Entrate).
Qual'è il tetto massimo per le detrazioni:
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Riqualificazione energetica globale:
Tetto massimo della detrazione 100.000 euro (65% di 153.846,15 euro)
- Interventi sull’involucro di edifici esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi Tetto massimo della detrazione 60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)
-
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
Tetto massimo della detrazione 60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione Tetto massimo della detrazione 30.000 euro (65% di 46.153,84 euro)
-
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
Tetto massimo della detrazione 30.000 euro (65% di 46.153,84 euro)
-
Interventi per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti (legge di conversione del DL 63/2013).
Tetto massimo della detrazione 62.400 euro (65% di 96.000,00 euro)
Quali sono gli adempimenti necessari per poter usufruire della detrazione:
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L’asseverazione di un tecnico abilitato
Deve attestare la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti e può essere compresa in quella di conformità al progetto delle opere realizzate che il direttore dei lavori presenta al Comune ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Dlgs 192/2005, e ss.mm.ii.
Dall’11 ottobre 2009, per effetto del DM del 6 agosto 2009 che modifica il DM 19 febbraio 2007, l’asseverazione di un tecnico abilitato può anche essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici prevista dall’art. 28, comma 1, della legge 10/1991.Per alcuni beni quali, ad esempio, finestre comprensive di infissi o caldaie a condensazione di potenza nominale delfocolare inferiore a 100 Kw, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione fornita dal produttore. Nel casodi impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all’asseverazione non devono più essere allegate lecertificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione diconformità del prodotto (DM del 6 agosto 2009).
-
L’attestato di certificazione/prestazione o di qualificazione energetica, ove richiesto
È redatto secondo le procedure approvate dalle Regioni e Province autonome o secondo quanto previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005. In mancanza di procedure regionali, l’attestato di certificazione (ora prestazione) energetica può essere sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto conformemente all’Allegato A del DM 19 febbraio 2007 ed asseverato da un tecnico abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio. Per gli interventi avviati dal 2008 sull’involucro di edifici esistenti, su parti o unità immobiliari, esclusa la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale limitatamente all’installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare o una potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, per la determinazione dell’indice di prestazione energetica ai fini dell’attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo secondo il Dlgs 192/2005, si può applicare la metodologia di cui all’Allegato G del DM 19 febbraio 2007. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non è più obbligatorio redigere l’attestato di certificazione o qualificazione energetica (art.1, comma 24, lettera c), della legge 244/2007). Il DM 6 agosto 2009 elimina l’obbligo di allegare all’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi - che può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti - le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
La scheda informativa relativa agli interventi realizzati
Deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, della struttura oggetto dell'intervento, i
parametri per l'identificazione della tipologia di intervento eseguito, il risparmio annuo di energia primaria previsto, gli
oneri economici sostenuti per l’intervento e per le spese professionali. Deve essere redatta secondo lo schema di cui
all’Allegato E del DM 19 febbraio 2007 o - in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità
immobiliari e di installazione di pannelli solari - all’Allegato F dello stesso DM. Se sono stati eseguiti più interventi su
uno stesso edificio o unità immobiliare, l’asseverazione, l’attestato di certificazione o qualificazione energetica e la
scheda informativa possono avere carattere unitario.
Documenti da inivare al sito dell'ENEA
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica:
1. l’attestato di certificazione/prestazione o di qualificazione energetica;
2. la scheda informativa.
Solo se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi forniti dall’ENEA, è consentito l’invio tramite raccomandata, con ricevuta semplice,
Oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa destinata all’ENEA possono essere rettificati. Il contribuente può correggere il contenuto della scheda inviando telematicamente una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca la precedente. Con la nuova scheda dovrà essere re-inviato anche l’attestato di qualificazione energetica, ove richiesto.
La rettifica dovrà comunque essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
Solo nel caso in cui i lavori proseguano in più periodi d’imposta, è necessario inviare una Comunicazione all’Agenzia delle Entrate (art. 29, comma 6, del DL 185/2008, convertito nella Legge 2/2009).
Come funziona la detrazione:
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda, sia IRPEF che IRES, in misura pari al 65% delle spese per
gli interventi di riqualificazione energetica sostenute entro il 31 dicembre 2014 (30 giugno 2015 per i condomìni), e
delle spese per gli interventi di adeguamento antisismico sostenute entro il 31 dicembre 2014. Per i soggetti con
periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.
In particolare, per i contribuenti persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, enti non
commerciali, esercenti arti e professioni), sono detraibili le spese pagate mediante bonifico bancario o postale entro il
31 dicembre 2014 (30 giugno 2015 per i condomìni).
Come compilare il bonifico:
Nel bonifico vanno indicati: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (professionista o impresa che ha effettuato i lavori).
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, per i quali i lavori ineriscono all’esercizio dell’attività commerciale, la
detrazione è riconosciuta in relazione alle spese imputabili ai vari periodi d’imposta, fino a quello in corso al 31
dicembre 2014. I contribuenti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante
bonifico bancario o postale.
Come avviene la detrazione:
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per gli interventi che consistono nella prosecuzione di
interventi appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del
limite massimo della detrazione, occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
A decorrere dal 1° luglio 2010, viene operata una ritenuta d’acconto sui bonifici versati dai clienti che usufruiscono della
detrazione alle imprese che hanno realizzato gli interventi. La ritenuta, in origine fissata al 10% del totale del bonifico, al netto dell’Iva, è stata ridotta al 4% a decorrere dal 6 luglio 2011.
Quali documenti vanno conservati:
- il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
- l’attestato di qualificazione o certificazione/prestazione energetica (ove richiesto);
- la ricevuta di invio tramite internet (o per raccomandata postale) dell’attestato di qualificazione o certificazione/prestazione energetica;
- la ricevuta del bonifico bancario o postale (i soggetti non titolari di reddito d'impresa);
- le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.
Fonte: Edilportale.com