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News

17-08-2026

Articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008: informazione e formazione dei lavoratori

Articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008: informazione e formazione dei lavoratori

Informazione e formazione sono i pilastri della prevenzione nei luoghi di lavoro. Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 definiscono gli obblighi del datore di lavoro per rendere ogni lavoratore consapevole dei rischi e competente nell’adozione di comportamenti sicuri.

 
12-06-2026

L'importanza dei Near Miss

L'importanza dei Near Miss

“Near Miss: quando un mancato infortunio diventa uno strumento di prevenzione”

“Analizzare ciò che poteva accadere permette di intervenire prima che si verifichi un vero infortunio.”

 
 
 
06.08.2026

Infortuni mortali sul lavoro: lieve calo nel primo semestre 2026

Infortuni mortali sul lavoro: lieve calo nel primo semestre 2026

 

Infortuni mortali sul lavoro: lieve calo nel primo semestre 2026

Secondo i dati provvisori pubblicati dall’INAIL, tra gennaio e giugno 2026 sono state presentate 482 denunce di infortunio con esito mortale, rispetto alle 502 dello stesso periodo del 2025, con una diminuzione del 4,0%.

 
12-06-2026

Testo Unico Sicurezza sul Lavoro aggiornato a gennaio 2026

Testo Unico Sicurezza sul Lavoro aggiornato a gennaio 2026
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - REVISIONE GENNAIO 2026
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 costituisce il principale riferimento normativo italiano per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il testo, aggiornato a gennaio 2026, raccoglie obblighi, responsabilità e misure di prevenzione riguardanti aziende, lavoratori e cantieri, recependo anche le più recenti novità legislative in materia di formazione, vigilanza e prevenzione degli infortuni. 
 
13-02-2021

SUPERBONUS 2021: la guida definitiva su come usarlo

SUPERBONUS 2021: la guida definitiva su come usarlo

In collaborazione con il sito Papernest che si occupa di informazione nel mondo dell'energia pubblico nel mio sito questo interessante articolo che spiega, grazie ad una guida completa ma di semplice fruizione il Superbonus 110% e come accedere alle detrazioni fiscali.

 
13-02-2021

SUPERBONUS 110% la guida dell'agenzia delle entrate aggiornata

SUPERBONUS 110% la guida dell'agenzia delle entrate aggiornata

L'agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova guida sul SUPERBONUS 110% aggiornata a febbraio 2021.

 
01-09-2020

SuperBonus 110% circolare n 24/E

SuperBonus 110% circolare n 24/E

Circolare n. 24/E

Il Decrero Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E

 

 
27-08-2020

Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%

Casi pratici per l’utilizzo dell’Ecobonus 110%

In questa serie di news vedremo dei casi pratici per l’applicazione dell’Ecobonus sia per interventi su singole unità immobiliari che su appartamenti.

 
24-08-2020

SuperBonus 110% Quali sono gli interventi agevolabili?

SuperBonus110% Quali sono gli interventi agevolabili?

QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?

Gli interventi si dividono in “principali o trainanti” vediamo nel dettaglio quali sono i cosiddetti “trainanti”  

 
12-08-2020

SuperBonus 110% come ottenere l'agevolazione

SuperBonus 110% come ottenere l'agevolazione

In cosa consiste l'agevoalzione per il SuperBonus110%? la cumulabilità con altre detrazioni in corso, la misura della detrazione, come funziona la detrazione?

 

TASI 2014, tutto quello che c'è da sapere

TASI 2014, tutto quello che c'è da sapere

Confermate le scadenze per il pagamento della prima rata della TASI 2014:

  • lunedì 16 giugno 2014, solo per quei Comuni che hanno già deliberato le nuove aliquote (circa 2.000)
     
  • giovedì 16 ottobre 2014, per tutti i Comuni che non hanno ancora deliberato (circa 6.000)


Lo ha stabilito il Decreto approvato il 6 giugno 2014 dal Consiglio dei Ministri recante misure urgenti per il versamento della prima rata TASI, la tassa sui servizi indivisibili.

Per il versamento della seconda rata a saldo, la scadenza è fissata per martedì 16 dicembre 2014.

Tutti i Comuni che non hanno deliberato entro il 23 maggio le aliquote TASI, dovranno farlo entro il 10 settembre 2014.

Il MEF ha pubblicato recentemente una serie di FAQ in risposta ai quesiti pervenuti da parte di cittadini e professionisti, relative a problemi applicativi, base imponibile, ripartizione tra possessore e occupante e relazioni con l'IMU, come ad esempio:

  •     il proprietario paga solo l'IMU o anche la TASI?
  •     quali sono le basi imponibili?
  •     la TASI è dovuta per aree edificabili?
  •     come si ripartisce la TASI nel caso in cui l'immobile è locato?


Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito web le risposte alle domande più frequenti poste da contribuenti, operatori professionali e soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in materia di TASI e di IMU, in vista della prossima scadenza del versamento del 16 giugno 2014.

Di seguito, si riportano le principali FAQ.

La prima parte del documento rigurada i problemi applicativi di carattere generale:

si precisa che l’IMU non è stata sostituita dalla TASI, ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso. Pertanto, il proprietario paga entrambi i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille, tuttavia il Comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale e gli altri immobili;
la prima rata dell’IMU si paga entro il termine del 16 giugno 2014, mentre la stessa scadenza prevista per la prima rata della TASI riguarda quei comuni le cui delibere sono state inviate al Ministero entro il 23 maggio scorso e, successivamente, pubblicate sul sito www.finanze.it entro la data 31 maggio 2014;
il calcolo della TASI va effettuato sui giorni di possesso o sui mesi, applicando, in quest’ultimo caso, le regole dell’IMU;
l’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all’1 per mille e non è possibile in alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille;

La seconda parte del testo concerne l’individuazione della base imponibile TASI:

la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU; pertanto, si applicano le stesse disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili;
sono esclusi i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1, D. Lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole;
l’imposta è dovuta nel caso di aree edificabili date in affitto a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, in quanto il terreno resta area edificabile.

La terza parte delle FAQ è rivolta all’applicazione della TASI tra possessori e tra possessore e occupante:

qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse, i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere quindi dalla quota detenuta, e nel caso in cui per uno solo di essi l’immobile è adibito ad abitazione principale, ognuno paga in base alla rispettiva quota, applicando l’aliquota corrispondente alla propria situazione soggettiva;
in caso si immobile locato, il proprietario e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, pertanto, il locatario versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento. Nel caso in cui il Comune non abbia deliberato la percentuale di riparto, l’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento. Se l’inquilino non paga la propria parte, il proprietario non è responsabile del mancato pagamento, in quanto titolare di un’obbligazione autonoma.

Infine, si affrontano le questioni relative all’abitazione principale e agli immobili equiparati all’abitazione principale:

la detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale;
nel caso di soci di cooperative a proprietà indivisa e di assegnatari di “alloggi sociali”, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante;
per l’unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione; pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo, applicandosi lo stesso principio anche per la TASI;
se l’immobile concesso in comodato gratuito ad un parente, è assimilato ad abitazione principale ed è di proprietà di più soggetti, la detrazione si applica in parti uguali tra i proprietari dell’immobile, indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà.

Fonti: Biblus net - fiscopiu.it

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